Per l’assistenza sanitaria il frontaliere deve scegliere: o Italia o Svizzera
Lo dice una legge del 2000 sulla libera circolazione delle persone tra gli stati Ue/Aels e la Confederazione Elvetica. La scelta va fatta entro i primi tre mesi dall'inizio dell'impiego
È una legge, precisamente la legge n. 364 del 15 novembre 2000 (qui il testo completo), non una nuova circolare del ministero della Sanità e tantomeno un nuovo accordo tra stati sovrani, a disciplinare attualmente l’assistenza sanitaria del frontaliere italiano che lavora in Svizzera. Si tratta di una legge che ratifica e dà esecuzione a un accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, stipulato a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
La norma riguarda l’introduzione della libera circolazione delle persone tra gli Stati UE/AELS e la Svizzera in relazione all’obbligo d’assicurazione malattie secondo cui vale il principio del luogo di lavoro. Quindi non appena si ottiene lo statuto di frontaliere per la Svizzera, il lavoratore deve scegliere se stipulare nella Confederazione elvetica un’assicurazione malattia o se continuare a rimanere assicurato nel proprio paese di residenza. In questo ultimo caso bisogna farsi esonerare dall’obbligo d’assicurazione malattia in Svizzera entro i primi tre mesi dall’inizio dell’impiego e comunicarlo all’Asl di appartenenza.
L’argomento è diventato di stretta attualità perché alcuni giornali hanno riportato la notizia che l’assistenza sanitaria per i lavoratori frontalieri in Svizzera diventerà a pagamento (al momento non lo è) sulla base di una circolare che il Ministero della Salute avrebbe mandato agli enti delle zone di confine, circolare di cui però non vi è traccia né sul sito del ministero stesso e tantomeno nel database generale che raccoglie tutte le norme e i provvedimenti del Governo. Sul sito del ministero della Salute sono riportati tutti i provvedimenti (decreti, decreti diringeziali, circolari e note) giorno per giorno, ma alla data del 12 maggio, in cui sarebbe stata emessa la circolare di cui si parla, non risulta la presenza di alcun provvedimento.
Comunque, secondo queste indiscrezioni, la spesa per il singolo frontaliere, andrebbe dai 1.549 euro fino a un tetto massimo di 2.788 euro all’anno per chi ha un reddito uguale o superiore ai 51.564 euro.
In attesa di maggiore chiarezza e soprattutto di poter leggere questa fantomatica circolare, va ribadito che il problema si pone per i frontalieri perché, pur disponendo di un reddito prodotto in un altro Paese, pagano le relative imposte non in Italia, ma alla fonte, cioè in Svizzera.
Probabilmente per una messa a regime di questa ingarbugliata situazione bisognerà attendere il prossimo accordo bilaterale del 2018.
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