4.11 Malati psichici

Tutto quello che c'è da sapere sul Sistema Sanitario italiano e svizzero

 4.11 MALATI PSICHICI

  • Servizio di Salute Mentale (SSM)
  • Strutture intermedie
  • Ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)

Servizio di Salute Mentale (SMM)
Il SSM – presente in ogni ASL – svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative per le patologie psichiatriche in collaborazione con il Servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC) e con il complesso dei servizi sanitari e sociali esistenti nell’ambito territoriale della AUSL.

Strutture intermedie
Le strutture intermedie sono ricomprese nel SSM e costituiscono un insieme di risorse e strutture residenziali decentrate sul territorio al fine di garantire in maniera articolata e flessibile le esigenze terapeutiche, riabilitative ed assistenziali degli utenti psichiatrici.
Sono strutture intermedie:

  1. la comunità terapeutica (struttura residenziale destinata ad ospitare soggetti affetti da grave patologia psichica);

  2. il centro diurno (struttura destinata ad ospitare soggetti che, pur conservando una propria autonomia, necessitano durante il giorno di interventi terapeutici riabilitativi e di socializzazione);

  3. la comunità alloggio di utenza psichiatrica (struttura terapeutico-riabilitativa destinata ad ospitare soggetti non completamente autonomi, in alternativa al ricovero ospedaliero).

Ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)
Per i malati di mente il ricovero viene disposto quando:

  1. il non intervento terapeutico comporterebbe gravi ed ulteriori danni alla salute;

  2. il paziente rifiuta di sottoporsi volontariamente al trattamento;

  3. le cure non possono essere effettuate in strutture sanitarie extra ospedaliere.

La proposta di trattamento viene fatta dal medico della ASL. Il TSO è disposto con ordinanza motivata del sindaco, notificato, entro le 48 ore successive al ricovero, al Giudice tutelare che – nelle successive 48 ore – convalida il ricovero; in caso di mancata convalida il TSO è immediatamente sospeso. Contro la decisione del Giudice tutelare è ammesso ricorso al Tribunale.
Il trattamento dura di norma 7 giorni; può essere prolungato dal sindaco su richiesta motivata del medico responsabile del servizio psichiatrico e nuovamente convalidato dal Giudice tutelare.
Nel corso del trattamento il malato ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. 

Consulta l’indice della "Guida al sistema sanitario italiano e svizzero"


Redazione VareseNews
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Pubblicato il 01 Gennaio 2010
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