Coppie di fatto: Pd e Sel d’accordo, firmano anche leghisti
Una mozione sui diritti civili dei non sposati è stata depositata in comune, e sta ottenendo un consenso fuori dagli schemi
Una mozione con la firma di varie forze politiche, di entrambi gli schieramenti. Sta succedendo qualcosa di interessante in comune sul tema delle unioni di fatto. L’11 giugno è stata depositata in comune la mozione per il riconoscimento delle unioni civili basate su vincoli affettivi. La premessa della mozione è stata completamente modificata rispetto al testo originario (che era stato proposto dalla associazione per i diritti civili Arcibalengo). Il testo è stato depositato dal consigliere comunale Rocco Cordì di Sel, «Con le modifiche apportate abbiamo voluto tener conto delle riserve e delle osservazioni di quanti legittimamente non si riconoscono nelle posizioni più avanzate sostenute dalle associazioni per i diritti civili – afferma lo stesso Cordì – nella mozione presentata ci si limita al riconoscimento delle coppie di fatto (mediante l’istituzione di un elenco delle unioni civili) e si afferma la necessità di adeguare anche le politiche comunali (servizi e attività) a queste nuove realtà sociali».
I primi firmatari della mozione sono: Rocco Cordì (Sel) e Andrea Civati (Pd). Hanno già aderito Fabrizio Mirabelli (capogruppo Pd) e Giulio Moroni (capogruppo Lega Nord), anche se quest’ultimo ha firmato a titolo personale. Vuol dire che la Lega non sarà vincolata a votare per la mozione.
IL TESTO COMPLETO DELLA MOZIONE
Il Consiglio Comunale di Varese
Premesso che:
· “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Art. 2 della Costituzione);
· “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; (Art. 3 della Costituzione)
· La Corte Costituzionale ha considerato di rilevanza costituzionale la tutela di “un consolidato rapporto ancorché di fatto” in quanto “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono” siffatti interessi appaiono “meritevoli indubbiamente, nel tessuto della realtà sociale odierna, di compiuta obiettiva valutazione” (Corte Costituzionale n°. 237/86).
· Spetta al Parlamento riconoscere e regolamentare diritti e doveri per quei milioni di persone che nel loro progetto di vita condividono affetti, solidarietà, in forma diversa dal matrimonio. Sia che si tratti di convivenza tra persone eterosessuali che tra persone omosessuali;
· Lo sviluppo da parte dell’Amministrazione Comunale di una politica coerente e organica per la famiglia così come descritta dall’Art. 29 della Costituzione non è in contrasto con misure analoghe a favore di quanti affidano i loro legami affettivi e progetti di vita a forme di convivenza differenti da quelle fondate sul matrimonio;
Valutata l’opportunità, per i motivi innanzi espressi, di prevedere il rilascio da parte dell’anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico)
Delibera
1. di approvare la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili" allegata alla presente deliberazione (all. 1) e il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di istituire un elenco delle unioni civili presso l’Ufficio di Stato Civile o l’Ufficio Anagrafe;
3. di demandare alla Giunta l’attuazione di quanto in delibera entro la fine del corrente anno, dalla revisione del Regolamento anagrafico alla presentazione al Consiglio di un programma di attività sulle materie richiamate nella presente deliberazione e con particolare riferimento alle politiche sociali di sostegno e dell’impegno contro ogni forma di diseguaglianza e discriminazione;
4. di demandare alla Giunta ed agli Assessori competenti la redazione di una relazione sulle modalità attuative delle presente deliberazione nelle regolamentazioni e nelle attività di competenza comunale relative al problema abitativo (con particolare riferimento alle norme sulla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al subentro nei contratti di locazione), ai servizi sociali, alle politiche giovanili, alle politiche familiari e per la terza età, lo sport e il tempo libero, la formazione, i servizi educativi, culturali e ricreativi, i diritti e la partecipazione.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI BASATE SU VINCOLI AFFETTIVI
Articolo 1 – Attività di sostegno delle unioni civili
1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili “l’unione di due persone, di sesso diverso o dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi e stabilmente coabitanti nello stesso comune”, ai sensi D.P.R. 223/1989
2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione, favorire pari opportunità, integrazione e sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Gli atti dell’Amministrazione devono prevedere per le unioni civili pari condizioni di accesso ai servizi ed alle attività promosse in ciascuna delle aree in cui si articola l’attività del Comune, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.
Articolo 2 – Rilascio di attestato di famiglia anagrafica alle unioni civili basate su vincolo affettivo
1. L’ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta delle/gli interessate/i, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo", in relazione a quanto documentato dall’Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989).
2. L’attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione comunale.
3. L’ufficio competente può verificare l’effettiva convivenza delle persone che richiedono l’attestato.
4. L’attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato ai sensi degli artt. 46 e ss. D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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