Il testo unico dell’agenda digitale
Ecco il testo completo unificato adottato in commissione trasporti della legge sull’”Agenda Digitale”
Testo Unificato Gentiloni/Palmieri
Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali (C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Disposizioni per l’Agenda digitale
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) «abilitatori startup»: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le startup innovative, attraverso investimenti, l’incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale, il marketing, l’advisory, il coaching e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, business angel, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e e-investment company, scuole d’impresa, consulenti, servizi professionali, advisor, mentori, coacher;
b) «business angel»: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio capitale in startup innovative durante la fase di early stage capital;
c) «capitale di espansione»: finanziamento concesso per la crescita e l’espansione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
d) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity a imprese nelle fasi di early stage capital e di capitale di espansione;
e) «cloud computing»: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse hardware e software direttamente distribuite e visualizzate in rete;
f) «early stage capital»: capitale per le fasi iniziali di un’impresa; comprende il micro-seed capital, il seed capital e lo startup capital;
g) «fondo di fondi»: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell’assunzione di quote di altri fondi o investment company nelle fasi di micro-seed capital, seed capital, startup capital e venture capital, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in startup;
h) «incubatore»: particolare abilitatore di startup dedito a favorire la fase di nascita di nuove startup innovative attraverso la selezione di idee, progetti e team di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; sostiene i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può sostenere lo sviluppo della startup favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole a investitori, investment company e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle startup incubate;
i) «investment company»: società che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni in startup innovative tramite investimenti di micro-seed capital, seed capital, startup capital o venture capital e che operano in linea con standard internazionali, in osservanza della regolamentazione europea in materia, o che hanno adottato il codice interno di comportamento promosso dalle associazioni di categoria di riferimento;
l) «micro-seed capital»: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase di costituzione della startup innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell’iniziativa imprenditoriale, a supporto dell’incubazione, per fornire alla startup una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da investment company, da business angel o da fondi di venture capital;
m) «open data»: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;
n) «startup»: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all’introduzione di nuovi modelli industriali, di business e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, le apparecchiature sanitarie, i nuovi materiali, l’automazione, l’energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;
o) «venture capital»: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al finanziamento dell’avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita; comprende l’early stage capital e il capitale di espansione;
p) «nucleo familiare» i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 2.
(Legge annuale per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali).
1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 contiene:
a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;
b) una o più deleghe al Governo per l’adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 2, ai fini di cui al comma 1;
c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;
e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge annuale di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:
a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai princìpi dell’Unione europea in materia di servizi della società dell’informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;
c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell’anno dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l’indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.
5. Ai fini della presente legge per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Capo II
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE
Art. 3.
(Agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture).
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 93, comma 2, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l’occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993. Sono altresì esonerati dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.
2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili in fibra ottica esistenti. A tal fine i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, presentano ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l’indicazione dell’ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o di posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni è corredata degli elaborati necessari all’aggiornamento del catasto, a cui il comune provvede con sollecitudine.
Art. 4.
(Modifica all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di connessioni alla rete internet).
1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«3-ter. Nel caso di installazione di impianti con tecnologia WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore a 3 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 3, è sufficiente trasmettere una comunicazione in carta semplice all’agenzia provinciale o regionale per la protezione dell’ambiente».
Art. 5.
(Contributo in favore delle famiglie ai fini della connessione alla rete internet e della rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche).
1. Ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulta inferiore a 20.000 euro, e dei quali faccia parte un minorenne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso, per l’anno 2013:
a) un contributo di 100 euro per l’acquisto di un computer fisso, di un computer portatile o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione;
b) un contributo di 50 euro per l’acquisto di una chiavetta per la connessione alla rete Internet.
2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e non è cumulabile con altri benefìci previsti sul medesimo bene dalle disposizioni vigenti.
3. Per l’erogazione del contributo di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche stranieri, dotati di esperienza tecnologica e informatica tale da assicurare, per le specificità del servizio richiesto, una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell’ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.
4. I fondi necessari per l’erogazione del contributo sono trasferiti all’organismo di cui al comma 3 in relazione all’effettiva erogazione dello stesso contributo.
5. In caso di assenza di uno o più requisiti per l’erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti responsabili delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
6. Le modalità per l’attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da emanare entro il 30 settembre 2012. Il decreto stabilisce in particolare, i termini, le condizioni e le modalità di accesso al contributo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, e di effettuazione della rottamazione di cui alla lettera a) del comma 1, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto del contributo e gli accessori eventualmente compresi.
Art. 6.
(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici).
1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, destinati anche ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.
2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.
3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l’utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la propria attività con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.
5. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un’offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all’alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l’ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell’applicazione della disposizione del comma 5 del presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Campagna istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale).
1. Nell’ambito del piano di comunicazione di cui all’articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale.
Art. 8.
(Campagne informative).
1. Al fine di utilizzare la rete internet quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, le campagne informative di cui all’articolo 26, comma
3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle disponibilità di bilancio, hanno come oggetto principale l’illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti mediante gli strumenti telematici digitali.
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE STARTUP INNOVATIVE
Art. 9.
(Identificazione delle startup innovative e degli abilitatori startup operanti in Italia).
1. Si considerano startup innovative, non in via esclusiva, le imprese, residenti o soggette a tassazione in Italia, che hanno beneficiato di investimenti, premi, borse o altre forme di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogati da abilitatori startup, o che possono comunque dimostrare l’interesse o la capacità di soddisfare i requisiti atti ad ottenere tali benefìci da parte degli abilitatori startup.
2. L’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applica anche alle startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.
4. I requisiti e le procedure necessarie all’identificazione degli abilitatori startup sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2012.
Art. 10.
(Fondo per l’Italia per le startup innovative).
1. Al fine di promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l’Italia, destinato all’assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e investment company, di seguito denominati «soggetti beneficiari», operanti nelle fasi di venture capital, early stage capital e capitale di espansione.
2. Per il primo triennio il Fondo per l’Italia ha una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2013, di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e di 50 milioni di euro per l’anno 2015. Per gli anni successivi al 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Almeno il 10 per cento della dotazione annuale è riservato a investimenti da parte di fondi di micro-seed autonomi o gestiti da incubatori privati. La partecipazione al Fondo per l’Italia è aperta a soggetti privati o pubblici che intendono investire secondo le modalità stabilite dal regolamento del medesimo Fondo.
3. Il capitale pubblico erogato ai soggetti beneficiari mediante il Fondo per l’Italia, di cui al comma 1, non deve essere superiore al 50 per cento del totale del capitale proprio dei soggetti beneficiari nel caso di fondi che operano prevalentemente nel venture capital, early stage capital e capitale di espansione, e al 75 per cento nel caso di fondi per incubatori privati o fondi di micro-seed.
4. Il capitale pubblico erogato beneficia di una quota della remunerazione prodotta dai soggetti beneficiari secondo i criteri stabiliti nel regolamento del Fondo per l’Italia.
5. In caso di andamento finanziario positivo di uno dei fondi del Fondo per l’Italia la distribuzione dei profitti è asimmetrica. La remunerazione delle risorse pubbliche è sospesa oltre una soglia massima di redditività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti la soglia massima di redditività e i criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4.
6. In caso di andamento finanziario negativo dei fondi del Fondo per l’Italia le eventuali perdite sono ripartite in proporzioni eguali tra il capitale pubblico e i sottoscrittori privati.
7. L’attività del Fondo per l’Italia è pubblicata nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 11.
(Criteri per la selezione del soggetto gestore del Fondo per l’Italia).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione del bando di gara ai fini dell’individuazione del soggetto incaricato della gestione del Fondo per l’Italia.
2. Il soggetto gestore selezionato attraverso la gara di cui al comma 1 seleziona e individua i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche dei soggetti destinatari del bando di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione e di individuazione dei soggetti beneficiari.
Art. 12.
(Soggetti beneficiari del Fondo per l’Italia).
1. I soggetti beneficiari del Fondo per l’Italia assumono le decisioni di intervento e disinvestimento in totale autonomia operativa e decisionale, fatti salvi i vincoli stabiliti dai commi 2 e 3.
2. I soggetti beneficiari investono almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (micro-seed capital e seed capital), di costituzione o avvio dell’attività (startup capital), di sviluppo del prodotto (capitale di espansione).
3. Le società destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la propria sede operativa in Italia;
b) le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;
c) essere società esercenti attività di impresa da non più di cinque anni;
d) avere un fatturato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del soggetto beneficiario, non superiore a 50 milioni di euro;
e) non essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.
Art. 13.
(Estensione della deduzione sul reddito di capitale per le startup innovative).
1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle startup innovative, la deduzione prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica anche alle startup innovative in contabilità semplificata o costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile. L’importo ammesso a deduzione è incrementato di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.
Art. 14.
(Supporto al processo di internazionalizzazione delle startup innovative).
1. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono incluse anche le startup innovative operanti in Italia. L’Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L’Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione. L’Agenzia inoltre favorisce l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
2. L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 15.
(Remunerazione del lavoro con quote della società).
1. Quando una startup innovativa remunera una prestazione d’opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società per azioni o in accomandita per azioni, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, le quote trasferite sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.
Art. 16.
(Aree a condizioni agevolate per startup innovative).
1. Al fine di istituire nel territorio nazionale aree che garantiscono condizioni agevolate per le startup innovative sono selezionati i comuni all’interno dei quali sono applicate alle startup innovative condizioni fiscali e contributive analoghe a quelle previste nelle zone franche urbane di cui all’articolo 1, commi 340, 341 e 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dello sviluppo economico individua i comuni di cui al comma 1 tra i capoluoghi di provincia:
a) con un ecosistema ad elevato tasso di sviluppo;
b) con adeguate infrastrutture direzionali e residenziali a costi competitivi;
c) con collegamenti terrestri nazionali ad alta velocità;
d) vicini ad aeroporti internazionali;
e) dotati di grandi imprese, di università e di centri di ricerca.
3. I limiti di esenzione fiscale per le startup innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. I limiti di esonero dal versamento degli oneri contributivi per le startup innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente, per il ciclo temporale successivo alla costituzione o all’insediamento delle startup innovative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 17.
(Finanziamenti per incubatori e sostegni all’ecosistema delle startup innovative).
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.
2. Le voci di spesa sono finanziabili a tasso agevolato e non includono la dotazione patrimoniale per il finanziamento delle startup incubate.
3. Il massimale di finanziamento è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, scaglionandolo sulla base delle tipologie di startup a cui si rivolgono l’incubatore e gli altri soggetti indicati al comma 1.
Capo IV
MISURE FISCALI E DI SEMPLIFICAZIONE A SOSTEGNO DELLE STARTUP INNOVATIVE
Art. 18.
(Semplificazione delle procedure per l’avvio di una startup innovativa).
1. La costituzione di una startup innovativa avviene attraverso lo sportello unico per le attività produttive, nei comuni ove esso è istituito, o attraverso la comunicazione elettronica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio».
2. Per le startup di cui al comma 1 le camere di commercio istituiscono una sezione specifica nel registro delle imprese.
3. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le startup di cui al comma 1, rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relative all’edizione di giochi per computer, alla produzione di software non connesso all’edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria, possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d’uso del fabbricato.
4. I benefìci previsti dal comma 3 si applicano fino al compimento del sesto anno di vita della startup.
Art. 19.
(Riduzione degli oneri previdenziali e sostegno pubblico).
1. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, le nuove startup innovative con fatturato annuo inferiore a 1 milione di euro sono esentate, nei limiti e con le modalità definite dal decreto di cui all’articolo 36, comma 1, dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per il primo anno di attività.
2. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove startup innovative immobili per un periodo non superiore a dieci anni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente articolo.
Art. 20.
(Incentivi fiscali all’apprendistato nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).
1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle startup rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 21.
(Detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese).
1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2013-2015, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
c) l’importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
3. Il presente comma si applica a decorrere dall’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 22.
(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).
1. Dopo l’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 74-sexies. – (Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l’intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l’imposta».
Art. 23.
(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d’imposta e detrazione degli utili reinvestiti).
1. In considerazione dell’alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del software video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l’anno 2013 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di software video ludico è riconosciuto un credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all’ammontare massimo di 2.500.000 euro.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione del settore del software video ludico, per l’anno 2013 e per i due esercizi successivi, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del software video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento, fino all’importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del codice civile.
4. I crediti d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 61, 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2012 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell’esercizio accantonati dalle imprese di sviluppo di software video ludico, in regime di contabilità ordinaria, e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L’agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.
6. Per il periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2013 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.
7. È riconosciuto, per gli anni 2013 e 2014, un credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del software video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente articolo.
Art. 24.
(Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno).
1. Al fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L’agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L’agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Capo V
INTERVENTI IN FAVORE DELL’INCLUSIONE DIGITALE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE CATEGORIE DEBOLI E SVANTAGGIATE
Art. 25.
(Obblighi e responsabilità).
1. La tematica dell’accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e, in particolare, dell’innovazione e dell’Agenda digitale nazionale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software, sono definite:
a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate;
b) le modalità di monitoraggio dell’accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino accessibile.gov.it della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009;
c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell’accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e di software.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri accessibile.gov.it.
4. L’inosservanza di quanto previsto dal comma 3:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell’amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 26.
(Modifiche al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione»;
b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili,»;
e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
2. All’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».
3. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 27.
(Accessibilità dei testi scolastici).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all’obbligo di deposito della versione digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l’acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea».
Capo VI
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 28.
(Adozione del software libero e accesso personalizzato ai servizi in modalità digitale).
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’utilizzo, nelle proprie attività istituzionali, di soluzioni basate sul software libero, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e di favorire la possibilità di riuso e l’interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione. Le istituzioni pubbliche forniscono le proprie informazioni e i dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché ogni altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.
3. Lo Stato promuove l’interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione individua, allo scopo di assicurare l’economicità, l’efficienza e l’armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione.
4. Le pubbliche amministrazioni, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l’utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi di gara possono prevedere l’assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano queste soluzioni.
5. Entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l’accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile, è integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di integrale sostituzione dei servizi di sportello con servizi digitali è predisposto per il 2014 per aree territoriali dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Art. 29.
(Sicurezza della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione).
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la pubblica amministrazione competente assicura un efficace modello organizzativo e gestionale che permetta di verificare che in ogni momento il possesso e l’utilizzo dei programmi per elaboratore nell’ambito della pubblica amministrazione sia conforme ai diritti di licenza d’uso lecitamente acquisiti.
Art. 30.
(Digitalizzazione della giustizia).
1. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi dei processi e l’erogazione di servizi accessori in un’ottica di riduzione dei costi di gestione e di funzionamento amministrativo, nonché di semplificazione nella fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio 2013 le notificazioni previste dall’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono ammesse esclusivamente in via telematica.
Art. 31.
(Sanità digitale).
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è promosso l’utilizzo di dispositivi connessi nel settore sanitario per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l’offerta diretta di cure attraverso la telemedicina.
2. Al fine di omogeneizzare l’accesso alle informazioni relative allo stato sanitario dei cittadini nel territorio nazionale, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati i criteri per assicurare l’interoperabilità dei sistemi informatici.
3. Le strutture sanitarie, pubbliche o convenzionate, che dispongono di infrastrutture informatiche adeguate a consentire un accesso pubblico alla rete internet per mezzo di tecnologia senza fili, attivano le funzionalità necessarie affinché sia fruibile al pubblico, all’interno della struttura, la connettività alla rete internet, a condizione che ciò non rechi pregiudizio al corretto funzionamento dell’infrastruttura ai fini sanitari e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o dell’ente locale.
Art. 32.
(Copertura finanziaria).
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 3, il contributo di cui all’articolo 5, la misura di deduzione fiscale di cui all’articolo 13, le agevolazioni di cui agli articoli 15 e 16, la riduzione degli oneri previdenziali di cui all’articolo 19, gli incentivi fiscali di cui all’articolo 20, la detassazione di cui all’articolo 21, i crediti di imposta di cui agli articoli 23 e 24 sono erogati entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di applicazione e le condizioni di fruibilità di tali disposizioni al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2013, 60 milioni di euro per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per l’anno 2015 si provvede nell’ambito delle risorse per il finanziamento del programma di cui all’articolo 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo modalità che saranno stabilite delibera del CIPE, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All’attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 1, 2, 4, 14, 26, 27, 28 e 29, si provvede ai sensi della delibera del CIPE di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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