Boschi inquinati dagli aerei, il ministero deve risarcire
La Cassazione respinge il ricorso del ministero e conferma il "danno permenente" subìto dal proprietario della Tenuta Quintavalle. "Assolta" invece Sea, che riavrà i 2 milioni di euro già versati come risarcimento
Il bosco ha subìto un danno «permanente» a causa delle emissioni degli aerei di Malpensa, ora tocca allo Stato (cioè a tutti gli italiani) risarcire il proprietario. È il punto fermo sulla "causa Quintavalle", intentata dal proprietario di una grande tenuta di bosco e brughiera a Nord dell’aeroporto, in comune di Somma Lombardo, all’interno del Parco del Ticino della Lombardia: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dei Trasporti – condannato a rispondere in solido dei danni – e ha invece accolto quello presentato da Sea, il gestore aeroportuale che si diceva estraneo alla vicenda (in quanto semplice concessionario dell’infrastruttura). Umberto Quintavalle dovrà infatti restituire i 2 milioni di euro circa già versati da Sea come risarcimento.
La condanna in appello risaliva al 2012 e aveva individuato come responsabili appunto sia il Ministero dei Trasporti, che ha la competenza sul traffico aereo, sia Sea, in quanto concessionaria dell’aeroporto: la Corte d’Appello confermò la condanna di primo grado e innalzò la valutazione del danno e del conseguente risarcimento, da 5 a 8 milioni di euro.
Ad aprile sulla vicenda si era espressa anche la Commissione Europea, una sorta di ultimatum allo Stato Italiano perchè risarcisse il danno, una posizione che seguiva la messa in mora del 2 luglio 2012, "per non aver adottato le opportune misure per evitare il degrado e per la conservazione di un territorio compreso nel Parco del Ticino, sito d’interesse comunitario (Sic)".
Regione e Sea, a maggio, hanno risposto con una controffensiva, sollevando una serie di dubbi sull’effettivo danno subìto dalla tenuta, facendo riferimento anche a un parere del Corpo Forestale dello Stato, in contrasto con quello dell’Ispra:
Per la Corte di Cassazione però il danno c’è ed è "permanente", pur distinto da un danno "definitivo". La sentenza della Corte di Cassazione respinge la tesi del Ministero che mancasse la "definitività dell’opera pubblica": in sostanza il Ministero diceva che il danno era stato causato dalla ripartizione delle rotte di decollo, che sono state poi modificate nel tempo per ridurre il danno concentrato sulla sola zona immediatamente a Nord dell’aeroporto.
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