Garanzia Giovani, i vantaggi per le imprese
Un decreto varato dal Ministero del Lavoro chiarisce come le aziende possono accedere al bonus occupazionale previsto nel programma Garanzia Giovani
Regione Lombardia ha stanziato 83 milioni di euro per le aziende che assumono un giovane che ha aderito al programma Garanzia Giovani, voluto dall’Unione Europea per combattere la disoccupazione giovanile.
A fine agosto il governo ha emanato il Decreto relativo al bonus occupazione previsto nell’ambito del Piano Garanzia Giovani e l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati.
L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
I datori di lavoro che possono godere del bonus, sono tutti quelli del settore privato che assumano giovani registrati al Programma Garanzia Giovani e che rispondano alle seguenti caratteristiche: un’età compresa tra i 16 ed i 29 anni. Se minorenni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico; che non siano occupati o inseriti in un percorso di studio o di formazione (sono esclusi anche i giovani con tirocinio in corso).
Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, l’INPS specifica che, al momento dell’assunzione è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni anche se l’iscrizione al Programma “Garanzia Giovani” è avvenuta all’età di 15; l’incentivo spetta anche a chi, al momento dell’assunzione, ha compiuto trent’anni, purchè il giovane si sia iscritto a Garanzia Giovani a 29.
Per l’applicazione dell’incentivo il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi, rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro ed il contratto collettivo, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla Riforma Fornero per le assunzioni agevolate.
L’incentivo è riconosciuto per i rapporti di lavoro svolti in Lombardia, nelle ipotesi di:
contratto a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo almeno pari a 6 mesi; lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro; assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato. Sono invece esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
Secondo i calcoli effettuati da Confartigianato Imprese Varese, l’importo del bonus (da riproporzionare nel caso di lavoro part-time), erogato mediante conguaglio sulle denunce contributive, varia in funzione del tipo di assunzione e della classe di profilazione (operata dai Centri per l’impiego o altri enti accreditati) del giovane.
Le Classi di profilazione del giovane si distinguono in Bassa, Media alta, Molto alta. Per quanto riguarda il bonus le distinzioni vanno fatte tra:
a) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi bonus di € 1.500 € 2.000
b) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi bonus di € 3.000 € 4.000
c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine per il quale il datore di lavoro abbia già fruito del bonus, lo stesso potrà fruire del bonus nel limite della differenza di quanto già fruito. Con riferimento alle modalità di fruizione dell’incentivo, che non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, il Decreto stabilisce che:
per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi il bonus è fruibile in 6 quote mensili di pari importo;
Per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, e per i contratti a tempo indeterminato, l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
Occorre rispettare un iter procedurale (registrazione giovane al programma, profilazione giovane, domande ad INPS, ecc) ai fini dell’ammissione all’incentivo; è possibile fruire dell’incentivo sulla base delle risorse economiche disponibili.
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