Frontalieri, il punto su sanità e tassazione
Dopo mesi di grande confusione sembrano definirsi due importanti questioni che riguardano le "tasche" di frontalieri
Dopo mesi di confusione, si va verso un chiarimento su alcune importanti questioni che riguardano le “tasche” dei frontalieri.
SANITA’
Il primo nodo che si è sciolto è quello sulle spese per l’assistenza sanitaria. Il Governo italiano si è espresso dichiarandosi ufficialmente contrario alla tassa sull’assistenza sanitaria per i frontalieri introdotta da Regione Lombardia. Il Ministero della Salute ha ora ricevuto l’incarico dal Governo di inviare un’apposita Circolare alle ATS lombarde interessate.
Rimane da chiarire però un dettaglio importante: spetta un rimborso ai frontalieri che hanno già pagato?
TASSAZIONE
Ci sono novità importanti, in attesa di conoscere precisamente cosa cambierà con l’entrata in vigore dell’accordo fiscale tra Italia e Svizzera. Il Consiglio nazionale elvetico ha approvato una proposta di revisione della Legge sull’imposizione alla fonte dei redditi da attività lucrativa. In una nota diffusa da Andrea Puglia, responsabile dell’ufficio frontalieri, per il sindacato Ocst, vengono illustrati i punti toccati dalla riforma:
1. Si torna al moltiplicatore comunale medio – Si è anzitutto stabilito che in futuro i frontalieri pagheranno le imposte alla fonte calcolate su di un moltiplicatore comunale medio, esattamente come accaduto fino al 2014 (nel 2015, lo ricordiamo, il Canton Ticino invece elevò il coefficiente del moltiplicatore comunale al livello massimo, generando un aumento complessivo delle imposte pagate dai frontalieri). Il moltiplicatore comunale non potrà più essere deciso dai Cantoni ma verrà stabilito a livello federale, in modo tale da evitare nuovi episodi di discriminazione.
2. Tassazione ordinaria per i “quasi residenti”.
Una seconda modifica concederà poi la possibilità ai soggetti “quasi residenti” di essere tassati in Svizzera per via ordinaria, richiedendo dunque un’esenzione dall’imposta alla fonte; coloro che opteranno per questa soluzione potranno detrarre dall’imposta le proprie spese professionali (viaggi, pasti), il terzo
pilastro ed altro ancora (spese per alimenti, ecc.).
La decisione si fonda su di una sentenza del Tribunale Federale del 26 gennaio 2010, quando il giudice diede ragione ad un frontaliere residente in Francia che rivendicava il proprio diritto ad essere tassato per via ordinaria in Svizzera, in quanto qui produceva la totalità del suo reddito.
Si faccia però molta attenzione. Va anzitutto detto, come già accennato, che non tutti i frontalieri potranno ricorrere alla tassazione ordinaria, bensì unicamente coloro che risulteranno essere “quasi residenti”.
Altre precisazioni:
Chi sono i “quasi residenti” – Si è considerati tali solo se si rispettano determinati criteri assai rigorosi, ovvero:
1. È necessario che il 90% del reddito familiare sia prodotto in Svizzera. Pertanto già coloro i quali hanno il coniuge che lavora in Italia di fatto vengono esclusi (a meno che il reddito di quest’ultimo sia inferiore ad un decimo del reddito del frontaliere).
2. Nel reddito familiare rientra anche il “valore locativo” degli immobili di proprietà. Esso è dato dal reddito che si percepirebbe qualora si desse in affitto l’immobile. Tale valore deve essere comprovato da un notaio. È quindi chiaro che per poter accedere alla tassazione ordinaria è necessario non possedere nemmeno un’immobile di proprietà in Italia o comunque fuori dalla Svizzera (a meno che il valore locativo di questo non sia molto basso, ovvero inferiore al 10% del proprio stipendio).
Inoltre, qualora anche si rispettassero queste condizioni, non è assolutamente detto che sia più conveniente optare per la tassazione ordinaria in luogo dell’imposta alla fonte. Quest’ultima infatti tiene già in conto di detrazioni forfettarie per le spese professionali, i carichi familiari e gli oneri sociali obbligatori (ricordiamo poi che tramite la tassazione correttiva il frontaliere può già recuperare anche le spese effettuate per gli alimenti pagati al coniuge divorziato).
In molti casi le detrazioni forfettarie sono più alte delle spese sostenute dal frontaliere e richiedendo la tassazione ordinaria si potrebbe correre quindi il rischio di andare a pagare di più che con l’imposizione alla fonte. Va infine specificato che quanto deciso oggi dal Consiglio nazionale è una novità solo in parte, in quanto la possibilità di ricorrere alla tassazione ordinaria per i lavoratori quasi residenti è in atto già dal 2010. Fino ad oggi tuttavia per poterla richiedere era necessario presentare un apposito ricorso per “tassazione correttiva”, mentre questa modifica legislativa vorrebbe incanalare il diritto in una via ordinaria semplificando non poco la procedura. La palla passa ora in mano agli Stati, dove si prevede che il provvedimento verrà approvato senza troppe opposizioni.
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