Omicidio di Laura Prati, nuovo processo in Corte d’Appello per Pegoraro

Nuovo processo in Corte d'Appello per approfondire anche le altre cause che possono aver portato alla morte la sindaca, gravemente ferita il 2 luglio del 2014 insieme al suo vice dall'ex-vigile urbano

giuseppe pegoraro omicidio prati

Giuseppe Pegoraro, condannato in primo e secondo grado all’ergastolo per l’omicidio della sindaca di Cardano al Campo Laura Prati e per il tentato omicidio del vice Costantino Iametti, potrebbe ritrovarsi a scontare una pena meno afflittiva rispetto all’ergastolo, con la possibile concessione delle attenuanti generiche.

Dalla lettura delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione emerge che Pegoraro potrebbe non aver ucciso Laura Prati o, più precisamente, che la caduta conseguente agli spari di Pegoraro potrebbe non essere la causa della dissecazione dell’aorta che l’ha portata alla morte il 22 luglio del 2014, a tre settimane dal ferimento in quella tragica giornata vissuta a Cardano al Campo.

Gi ermellini spiegano nelle motivazioni che è fondato il ricorso dell’avvocato Maria Grazia Senaldi che denunciava “un parziale travisamento delle risultanze istruttorie ed in particolare della perizia svolta in primo grado. In effetti, la Corte di secondo grado afferma con certezza – basandosi più sugli apporti tecnici dei consulenti della pubblica accusa che sui risultati peritali – che la causa della dissecazione è da inviduarsi nella caduta al suolo della donna in occasione del ferimento (..la sollecitazione del rachide cervicale, agendo proprio in tal sede, ha prodotto la lesione mortale descritta..) lì dove lo stesso perito dott. Cristina ha affermato, nel suo testo, che sul piano della osservazione statistica soltanto l’un per cento circa dei traumi del collo provocano una simile conseguenza, finendo con l’esprimersi in termini di possibilità di una individuazione della causa nella dinamica ‘indiretta’ dell’aggressione rappresentata dalla caduta al suolo (che peraltro non risulta avvenuta da una posizione del tutto eretta, con indubbia diminuzione della forza cinetica e incremento del dubbio sulle effettive conseguenze)”.

In altre parole, la perizia si esprime in termini di «non esclusione» del rapporto di causalità tra le iniziali ferite ed il decesso, il che rappresenta una valutazione tecnica dal contenuto ben diverso rispetto a quello patrocinato in sentenza, ove manca un adeguato esame delle altre possibili cause incidenti e dei profili in diritto ad esse collegati. Posto che dagli atti emergono almeno altri due possibili fattori di produzione di quel particolare evento – la dissecazione – che ha determinato l’infausto esito.

Al di là della ipotesi di malformazione congenita, vi è infatti ampio riferimento negli esami diagnostici e nelle cartelle cliniche ad un possibile aneurisma. La stessa consulenza tecnica collegiale, in una con il diretto esame dei contenuti delle cartelle cliniche, sostiene la pluralità dei potenziali fattori incidenti, con erronea attribuzione di significato, in sentenza, al complesso dei dati offerti dall’istruttoria.

non può – in ogni caso – modificarsi il titolo del reato (l’omicidio volontario) ritenuto in sentenza nè può affermarsi l’assenza del nesso causale tra la condotta tenuta dall’imputato e l’evento-morte della Prati, il che esclude la possibilità di annullamento della statuizione principale.

La sentenza, dunque, dispone l’annullmento della decisione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Corte dì Appello di Milano.

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

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Pubblicato il 07 Febbraio 2018
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