Congedo parentale per le mamme e anche per i papà

I genitori possono usufruire complessivamente di 10 mesi di congedo parentale per la cura del figlio. Come richiederlo e a quali condizioni di retribuzione

Generico 2018

Il congedo parentale è una forma di astensione facoltativa dal lavoro, con diminuzione o annullamento della retribuzione, di cui i neo genitori lavoratori possono godere nei primi 12 anni di vita del figlio (o 12 anni dal momento dell’adozione o dell’affido, e comunque entro il compimento dei 18 anni del minore).
Si tratta di una misura a sostegno della genitorialità facoltativa, complementare all’assenza dal lavoro per maternità che è invece obbligatoria.

10 MESI DI CONGEDO
Mamme e papà possono godere del congedo parentale per un massimo di 10 mesi complessivi in 12 anni, con questa suddivisione: la madre può astenersi per massimo 6 mesi, mentre il padre può astenersi per massimo 7 mesi. Se vi è un solo genitore spettano a lui tutti e 10 i mesi di congedo parentale.
Si possono richiedere giornate di astensione per congedo parentale e, dal 2012, anche il frazionamento orario del suo godimento, ma solo per un monte ore che sia inferiore alla metà della giornata lavorativa.

RIDUZIONE DELLO STIPENDIO
Fino ai 6 anni di età del bambino (o dal momento del suo ingresso in famiglia se adottato o in affido), e per massimo 6 mesi complessivi, durante il congedo parentale il genitore percepisce solo il 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata prendendo come riferimento l’ultimo mese lavorato. E il calcolo può anche essere frazionato su base oraria.
Dai 6 agli 8 anni di età del bambino ai genitori che godano del congedo spetta sempre il 30% della retribuzione, ma solo se il reddito individuale del genitore che ne fruisce non superi di due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, che per il 2018 è di 507 euro al mese (dunque stipendi mensili inferiori 1267 euro).
Dagli 8 ai 12 anni del bambino non è previsto alcun indennizzo.

GESTIONE SEPARATA
I lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps possono godere del congedo parentale per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto 12 anni di età.
Ma con limiti specifici. Perché ciò avvenga il genitore non deve percepire alcuna forma di pensione o essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie e devono aver versato, nei 12 mesi precedenti, almeno 3 mesi di contribuzione.
Ovviamente è anche necessario che nel periodo di fruizione del congedo sussista un rapporto di lavoro in corso di validità (contratti a progetto o categorie assimilate) e che vi sia effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Perché il padre possa godere del congedo in regime di gestione separata è anche necessario che la madre non ne abbia goduto o che sia morta o gravemente inferma, o che abbia abbonato il figlio o che questi sia stato affidato in via esclusiva al padre.
L’importo dell’indennità è comunque pari al 30% della media del compenso percepito nell’ultimo anno.

PART TIME
A seguito del decreto legislativo numero 81 del 15 giugno 2015, attuativo del Jobs Act, in alternativa al congedo parentale o nei limiti di quello ancora spettante, è possibile richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, con riduzione di orario non inferiore al 50%.

Le domande per usufruire del congedo parentale vanno presentate in anticipo rispetto al periodo richiesto, anche online, dal sito internet dell’Inps.

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Pubblicato il 10 Ottobre 2018
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