Esenzione dei ticket sanitari: la validità diventa annuale
La direttiva ministeriale indica nel 31 marzo il termine di validità che slitta, solo per il 2019, al 30 giugno. Come ottenere la nuova esenzione
È tempo di rinnovi per le esenzioni dal ticket sanitario.
In base alla direttiva Ministeriale, l’assegnazione automatica, agli aventi diritto, delle esenzioni E14 e E15 (registrate in anagrafe regionale), come per le esenzioni E01, E03, E04, E05, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), limita la propria validità a un anno, calcolato dal 1 aprile al 31 marzo successivo, con il rinnovo automatico, se permangano le condizioni di diritto.
Dal 2019 cessa, dunque, il rinnovo automatico per le esenzioni per reddito – E02, E12, E13, E30, E40 – che, d’ora in poi scadranno il 31 marzo di ogni anno; solo per l’anno 2019 la scadenza per il rinnovo è stata prorogato al 30 giugno.
Entro il 30 giugno 2019, i cittadini aventi diritto alle esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 potranno pertanto provvedere a rinnovarle, tramite autocertificazione, con le seguenti modalità:
· presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST della ATS di competenza;
· presso qualunque farmacia sul territorio regionale per le esenzioni E30 ed E40;
· online autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi welfare digitali al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/.
Si ricorda che i cittadini hanno sempre la possibilità di revocare eventuali esenzioni rispetto alle quali ritengano di non avere diritto, presentando apposita dichiarazione presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di riferimento, dove può essere effettuata anche l’autocertificazione dai cittadini che riscontrino le condizioni di avente diritto, sebbene il Ministero dell’Economia e delle Finanze non abbia assegnato l’esenzione.
DESCRIZIONE TIPOLOGIE ESENZIONI
- E30 – E40 (soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore ad € 46.600, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri di cui alla tabella 2 D.Lgs. n. 109/1998) – esenzione ticket farmaceutica, per i farmaci correlati alla patologia (no esenzione specialistica ambulatoriale);
- E01 (Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale (no esenzione farmaceutica);
- E02 (Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- E03 (Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- E04 (Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- E05 (soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a € 38.500) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale (no esenzione farmaceutica);
- E12 (disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego ed i familiari a carico, con reddito familiare pari o inferiore a € 27.000/anno) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- E13 (cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- E13 (cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 del D.L. 30/10/84 n. 726, e loro familiari a carico, con retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale per la cassa integrazione, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 14 del 30/1/13 ed eventuali successivi aggiornamenti) – esenzione ticket farmaceutica + specialistica ambulatoriale;
- E14 (soggetti con età uguale o superiore a 66 anni con reddito familiare fiscale annuale fino ad € 18.000) – esenzione ticket farmaceutica (no esenzione specialistica ambulatoriale);
- E15 (cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000) – esenzione ticket specialistica ambulatoriale limitatamente al solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) – no esenzione farmaceutica.
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