Esenzione per reddito dei ticket, scadenza fissata al 30 settembre
I cittadini in possesso dei requisiti per non pagare il ticket sanitario per motivi reddituali possono tranquillamente rinnovare il proprio beneficio, purche' rimanga inalterato il diritto, anche dopo la scadenza effettiva del 30 settembre
A tutela dei cittadini e per evitare disagi e pesanti sanzioni, verra’ prorogata al 30 settembre la scadenza della certificazione dell’esenzione ‘per reddito’ dei ticket sulle prestazioni diagnostiche e sulla farmaceutica per cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da patologie croniche e rare, le cui dichiarazioni sono collegate alla composizione del nucleo familiare e non riscontrabili automaticamente.
Lo annuncia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, in riferimento alla scadenza, inizialmente prevista per il 30 giugno prossimo, delle certificazioni di esenzione determinate dal reddito.
“Lo scorso dicembre – sottolinea l’assessore – abbiamo previsto, attraverso la delibera di gestione del sistema socio sanitario, la necessita’ di autocertificazione per queste tipologie di esenzione a fronte dell’elevato importo delle sanzioni comminate, oltre 10 milioni di euro, al fine di evitare che chi non aveva diritto mantenesse l’agevolazione ma con l’aggravio di una sanzione successiva. All’approssimarsi della scadenza del 30 marzo, avendo riscontrato che molti cittadini non avevano ancora colto tale indicazione, e’ scattata una campagna di comunicazione capillare con messaggi web, brochure e locandine nelle aziende socio sanitarie e nelle farmacie”.
“A fronte dell’elevato numero di rinnovi ancora non regolarizzati – aggiunge Gallera – che sono 1,3 milioni su un totale di 1,7, abbiamo attivato una comunicazione one fo one e di conseguenza di prorogare la scadenza al 30 settembre”.
L’IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA – “A tutti coloro che hanno prenotato o prenoteranno una prestazione e sono in possesso dei requisiti di esenzione per cui e’ previsto un rinnovo – spiega l’assessore Gallera- verra’ inviato un SMS come promemoria per regolarizzare la propria posizione prima della data dell’esame. Accanto a questa, sono allo studio altre forme di comunicazione diretta come ad esempio lettere elettroniche. I centri di prenotazione delle Aziende Socio Sanitarie svolgeranno il medesimo compito informativo. Il sito web e la pagina Facebook ufficiale della regione contengono gia’ le indicazioni necessarie e dettagliate.
RINNOVO ANCHE DOPO IL 30 SETTEMBRE – I cittadini in possesso dei requisiti per non pagare il ticket sanitario per motivi reddituali possono tranquillamente rinnovare il proprio beneficio, purche’ rimanga inalterato il diritto, anche dopo la scadenza effettiva del 30 settembre, purche’ lo facciano prima di effettuare una prestazione diagnostica o di acquistare farmaci con la ricetta nelle farmacie.
Le esenzioni per reddito dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione), E13 (lavoratori in mobilita’/cassa integrazione/contratto di solidarieta’) e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) – E40 (malattia rara) scadono, a seguito delle decisioni della Giunta regionale, il 30 settembre 2019, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato).
Pertanto gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo della propria esenzione, muniti di documento di riconoscimento e della tessera sanitaria presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza; presso qualunque farmacia (limitatamente alle esenzioni E30 ed E40); online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni.
A partire da quest’anno, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket) vengono attribuite e rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come gia’ avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05.
In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque di aver diritto alle citate esenzioni potra’ presentare un’autocertificazione con le suddette modalita’. La stessa procedura dovra’ essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale.
Come previsto dal ‘Punto 5.3.13. Azioni di semplificazione in materia di esenzioni’ dell’allegato alla DGR 1046/2018, dal 4 marzo 2019, le codifiche di alcune esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica sono state modificate (ad es., per la specialistica ambulatoriale, la codifica dell’esenzione per invalidita’ IC31 e’ diventata C01).
Si precisa che i cittadini gia’ in possesso di un’esenzione oggetto di cambio di codifica non hanno la necessita’ di recarsi immediatamente presso i competenti Uffici per la sostituzione dell’attestato di esenzione, in quanto il sistema che gestisce l’Anagrafe Regionale delle persone assistite ha gia’ effettuato una transcodifica automatica dei codici.
La sostituzione dell’attestato di esenzione con apposta la nuova codifica e’ invece rilevante solo per il riconoscimento del diritto di esenzione fuori Regione o in caso di temporanea assenza del collegamento SISS in Strutture Sanitarie Lombarde. Il codice di esenzione attribuito al cittadino e’ comunque sempre verificabile in Anagrafe Regionale da parte del medico prescrittore.
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