Inchiesta Mensa dei Poveri, il Gup che ha rifiutato i patteggiamenti: “Pene troppo lievi”
La clamorosa decisione del giudice Vicidomini è motivata da 20 pagine di ordinanza in cui rigetta i patteggiamenti negando le attenuanti e spiegando che non è possibile concedere la sospensione della pena
La decisione del giudice per l’udienza preliminare Vicidomini del tribunale di Milano ha certamente sorpreso molti. Rigettare 11 patteggiamenti in una volta sola è cosa assai rara ma a sbalordire soprattutto gli avvocati degli imputati è stata la durezza delle motivazioni contenute all’interno delle 20 pagine di ordinanza di rigetto nei confronti di alcuni degli imputati dell’inchiesta Mensa dei Poveri.
Per Alberto Bilardo, Laura Bordonaro, Stefano Besani, Marcello Pedroni, Alessandro Petrone, Piermichele Miano, Piero Tonetti, oltre a Matteo Di Pierro, Davide Borsani, Beniamino Crescenti e Andrea Gallina i magistrati avevano concordato con i rispettivi legali pene tra i 1 anno e 10 mesi e 3 anni.
Secondo il Gup per nove di loro (tranne Di Pierro e Borsani) non è applicabile la concessione delle attenuanti secondo l’art. 323 bis del codice penale che prevede la riduzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Secondo Vicidomini non è ancora possibile sapere se le dichiarazioni fatte nei vari interrogatori siano veritiere in quanto le indagini sarebbero ancora in corso e non tutti avrebbero permesso l’individuazione e il sequestro delle somme indebitamente percepite.
Le attenuanti generiche non sarebbero applicabili per dieci (tranne Tonetti) per vari motivi tra i quali dichiarazioni non sufficientemente precise e per le somme restituite considerate non corrispondenti alla gravità del dolo procurato.
Infine, per tutti, il giudice rileva che non sia applicabile il beneficio della sospensione della pena sia per le motivazioni elencate nel diniego delle attenuanti generiche, sia per la spregiudicatezza dimostrata in occasione dei fatti per cui si procede.
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