Coprifuoco, “Cosa significa: è sempre consentito il rientro al proprio domicilio?”

Ci scrive il titolare di un locale in provincia di Varese: buona parte delle nuove norme in vigore da oggi, giovedì 22 ottobre, sono chiare, ma c'è un aspetto che si presta a "qualche interpretazione"

Generica 2020

Le scrivo in qualità di titolare di un locale in provincia di Varese, il Prins Willem Pub di Barasso. Le scrivo perché per l’ennesima volta mi sembra che il legislatore si sia perso in un bicchiere d’acqua scrivendo le norme relative al “coprifuoco Lombardo” che verrà attuato da giovedì 22 ottobre.

E il motivo della mia affermazione sta nell’articolo 1 del provvedimento regionale (limitazione agli spostamenti in orario notturno).
– su tutto il territorio dalle 23.00 alle 5.00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o da situazioni di necessità e urgenza ovvero per motivi di salute –
Ora è semplice ad una elementare analisi del testo capirne il significato e le prescrizioni imposte. Dalle 23.00 alle 5.00 le uniche motivazioni per muoversi dal proprio domicilio o residenza sono per ragioni lavorative o di salute. E basterebbe questa esposizione se si volesse intendere ciò e non complicare o trovare pretesti o appigli per qualsivoglia appunto, ma come abbiamo imparato in questo periodo c’è sempre un ma. Perché il legislatore ha voluto aggiungere.
è in ogni caso consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza.

E qui l’analisi del significato si complica, cosa significa che nel periodo temporale enunciato nell’intestazione dell’articolo (Dalle 23.00 alle 5.00) è in OGNI CASO consentito il rientro?
In ogni caso, ovvero in ogni casistica verificatasi entro le 23.00 è sempre consentito il rientro al proprio domicilio nel momento successivo ovvero dalle 23.00 in poi?
Questa frase a mio avviso non è interpretabile diversamente, le parole sono chiare e lo stesso fatto che sia inserita a completamento della prima parte del testo vuol dire che ha valore come conclusione della prima parte della norma.
Diversamente non sarebbe stata inserita. Ma con questo vuol dire che se dell’orario indicato sto tornando alla mia abitazione per una casistica qualsiasi sono comunque giustificato dalla norma stessa ?

Sarebbe necessario un chiarimento o basta l’analisi logica del testo per definirne incontrovertibilmente il significato e i conseguenti obblighi ?
Da domani io posso chiudere alle 10.55 senza temere che i miei clienti siano passibili di multa se rientrano nella propria abitazione successivamente ?
Non si può fare conto del buon senso del soggetto preposto all’accertamento ma vogliamo capire chiaramente in italiano corrente il significato della frase così da essere certi della possibilità di ciò che si deve fare.
Nella speranza di avere presto una risposta mi congedo, devo passare la scopa che stiamo chiudendo.
Saluti
Stefano Bianchi

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

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Pubblicato il 22 Ottobre 2020
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  1. Avatar
    Scritto da DavideK

    La norma mi pare inequivocabile: è consentito tornare a casa dopo le 23 (anche alle 2:00, qualora si sia lecitamente in un altro luogo raggiunto prima delle 23, ad esempio a casa di amici).
    “In ogni caso” non lascia spazio ad alcuna altra intepretazione.
    Punto.
    Cari politici, attenzione che c’è un limite all’arbitrarietà di ciò che fate.
    Già state ignorando completamente l’art. 13 della costituzione, che è altrettanto inequivocabile e rende illecito di per sè il “coprifuoco”.

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