Ubriaco alla guida, “ma per l’esame del sangue doveva poter chiamare il suo avvocato”: processo a Varese
Un singolare caso "di scuola" avvenuto oramai qualche anno fa nel Luinese: un giovanotto alla guida che esce di strada e distrugge l’auto. Il difensore ha da eccepire sulla procedura
![Generica 2020](https://www.varesenews.it/photogallery_new/images/2022/04/generica-2020-1298000.610x431.jpg)
È in aula, sì, per guida in stato d’ebbrezza: quella sera, nel 2019, aveva distrutto la sua auto appena fuori Luino. Brutto incidente, miracolo che nessun altro si fosse fatto male. Lui, all’epoca dei fatti poco più che quarantenne viene accompagnato in ospedale dai carabinieri i quali chiedono ai sanitari di sottoporlo a prelievo emetico per interrogare l’eventuale presenza di alcool nel sangue, dunque un’analisi ematica non meramente clinica, bensì di polizia giudiziaria.
Risultato: 1,5 grammi per litro (il limite per guidare è 0,5, quindi il livello del quarantenne, residente nel Lavenese, era tre volte quanto consentito). Quindi il processo, e prima ancora maxi multa e sequestro del mezzo. Però il difensore, avvocato lunense Andrea Pellicini, in giudizio ha consegnato una memoria al giudice monocratico che si sta occupando del caso al tribunale di Varese.
Si tratta di un documento nel quale si eccepisce una regola che il legale ritiene importante e a fondamento del caso: all’uomo quella sera – già arrivato in ospedale e alla soglia del laccio emostatico per il reperimento della filetta di sangue da inviare in laboratorio – i militari secondo l’avvocato non informarono il fermato circa la facoltà di poter chiamare il suo legale per farsi assistere.
Un vulnus sostanziale secondo Pellicini, che difenderà avvalendosi di questa leva giuridica il suo assistito: agli atti non risulterebbe infatti nessun avviso all’indagato di questa facoltà che la legge permette, cioè il consulto di un legale prima dell’esame.
La norma invocata non è del codice della strada. Si tratta invece del dispositivo dell’art. 114 “disposizioni di attuazione del codice di procedura penale”, che recita: “Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice (cioè la presenza del difensore nda), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia“.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
luigiudici su Fotovoltaico, le società energetiche si arricchiscono alle nostre spalle
gokusayan123 su A Varese e provincia i furti preoccupano i residenti: “Sono entrati in casa a rubarmi con le tute da imbianchino”
BarbaraFede su «Nello sgombero dei senza tetto a Malpensa, i veri fragili sono i cacciatori e non i cacciati»
pzellner su Fotovoltaico, le società energetiche si arricchiscono alle nostre spalle
UnoAcaso su Tassa sulla salute e ristorni, da Varese l'urlo di frontalieri e territori di confine: "Non siamo il bancomat di Stato e Regione"
Felice su Palloni per tutti, esperimento fallito
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.