“Evade“ da casa per il pranzo di Natale coi parenti: il giudice di Varese lo assolve

L’uomo, 65 anni, residente nel Luinese era in regime di carcerazione domiciliare per un reato di droga ma non ha resistito alla voglia di passare le feste assieme ai famigliari

Generico 19 Dec 2022

Natale con i tuoi. Usanza tutta italiana che ha rischiato però di costare molto cara ad un 65enne residente in un paesino del Luinese in regime di detenzione domiciliare pizzicato fuori casa in compagnia del familiari lo scorso Natale: il giudice ha tuttavia ritenuto il fatto non di una tale gravità dal farlo condannare. La vicenda era partita nel dicembre 2021 di fronte alle portate di un ristorante, chiuso il 25, ma rimasto aperto solo per una tavolata di famigliari e conoscenti. Il punto è che l’imputato, a quel pranzo, non poteva starci (foto pixebay).

L’uomo risulta implicato in un reato collegato al trasporto di stupefacenti (6 chili di “fumo“ a bordo di un’auto), e per questo condannato a scontare una detenzione domiciliare abbinata ad una attività lavorativa diurna, un istituto previsto dalle norme che regolano l’ordinamento penitenziario.

L’attività lavorativa “esterna” veniva eseguita nel ristorante del fratello, lo stesso locale rimasto chiuso il 25 dicembre, ma aperto solo in occasione della tavolata in famiglia.

L’idea di passare il giorno di festa da solo, nel suo appartamento nelle valli del Luinese proprio il giorno in cui tutti si ritrovano in un clima famigliare, era vissuta come un fatto insopportabile. Dunque un piccolo strappo alla regola poteva starci, nei pensieri dell’uomo che è uscito di casa per farsi una mangiata in compagnia senza però fare i conti con la legge. Così è partita la denuncia e il relativo processo arrivato nei giorni scorsi alle battute finali.

Il pubblico ministero per questa vicenda ha chiesto la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione, mentre il difensore, avvocato Corrado Viazzo ha invocato l’assoluzione. Il giudice ha invece assolto: non perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma per “tenuità del fatto”. «Una storia di Natale a lieto fine, evidentemente è stato considerato il fatto che  nonostante l’evasione, questa sia stata fatta a “fin di bene“, per passare qualche ora coi famigliari il giorno del 25 dicembre», ha commentato l’avvocato Viazzo.

COSA DICE LA LEGGE
L’articolo 131 bis del Codice penale recita che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo” (…), “l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.

“L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona“ (…).

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

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Pubblicato il 19 Dicembre 2022
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