Gavirate vieta la pipì dei cani contro ingressi, auto parcheggiate e arredi: “Portate l’acqua per ripulire”
Nella delibera firmata dal Sindaco Alberio sono previste le regole e la sanzione per chi trasgredisce. Analoga misura adottata anche dai sindaci di Comerio e di Luvinate
I comuni di Gavirate, Comerio e Luvinate promuovono una campagna sul decoro urbano e contro le deiezioni degli animali da compagnia.
Il Comune di Gavirate, con una delibera firmata dal sindaco Silvana Alberio, ha disposto le regole per i padroni dei cani durante le passeggiate nei luoghi pubblici cittadini. Sia per la pipì sia per le feci viene richiesto di ripulire senza lasciare strascichi e cattivi odori. Analoghe disposizioni soono state adottate dai sindaci di Luvinate Alessandro Boriani, e di Comerio Michele Ballarini.
Nella delibera si parla soprattutto di deiezioni liquide:
« In via transitoria ed in funzione di una prossima modifica regolamentare, ai fini di un’immediata azione di tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:
– è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
– che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell’immediatezza alla diluizione e ripulitura con acqua, eventualmente aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori da versare all’occorrenza;
– di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
– nonché munirsi e portare al seguito un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
– che ai sensi dell’art. 7-bis, d. Igs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro – P.M.R. € 50,00, fatte salve l’eventuale azione penale e risarcitoria per eventuali danni cagionati».
L’obbligo non riguarda le persone non vedenti guidate dal cane o i disabili accompagnati dall’animale domestico.
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