Riforma Cartabia e condominio in tema di mediazione civile; cosa cambierà e quali sono le aspettative
L’amministratore ha il potere/obbligo di iniziare la mediazione senza convocare l’assemblea che verrà interpellata soltanto ed eventualmente in un secondo momento, nel caso in cui emergano un accordo di conciliazione o una proposta conciliativa del mediatore

Con la riforma Cartabia si è inteso riformare il processo civile, rendendolo più semplice, più razionale e spedito. In tema di condominio la riforma, se da un lato ha dato maggiore impulso a quel procedimento di risoluzione alternativo delle controversie denominato mediazione (definendo tale quel procedimento il cui fine è da rinvenire nella composizione “amichevole” della lite grazie all’ausilio di un mediatore che aiuti le parti nel trovare un accordo), dall’altro ha posto in capo all’amministratore nuove responsabilità.
L’amministratore sarà legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, derirvi e parteciparvi senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Solo nella fase conclusiva sarà obbligato a sottoporre all’assemblea il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta formulata del mediatore. A quel punto l’assemblea dovrà deliberare a maggioranza, se approvare o meno, entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intenderà non conclusa.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 30 giugno 2023 e dovrebbe condurre ad una maggiore speditezza del procedimento di mediazione in materia condominiale, anche se è l’amministratore che dovrà valutare l’opportunità della mediazione e l’impegno economico del condominio.
Per quanto riguarda le delibere, dovranno essere prese con la maggioranza di cui all’art. 1136 2° comma c.c., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, l’unanimità invece nelle ipotesi in cui la delibera abbia per oggetto diritti reali sui beni comuni.
Concludendo, quindi, l’amministratore ha il potere/obbligo di iniziare la mediazione senza convocare l’assemblea che verrà interpellata soltanto ed eventualmente in un secondo momento, nel caso in cui emergano un accordo di conciliazione o una proposta conciliativa del mediatore.
Il procedimento di mediazione dovrà avere una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
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