“La giunta lombarda ripristini il divieto del transito delle moto sui sentieri di montagna”

Lo chiede il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo. Un emendamento voluto da due consiglieri della Lega modifica la competenza decisionale sui permessi di transito, spostandola dalla Regione in capo ai sindaci

Regione Lombardia generica

«La giunta lombarda ripristini quanto prima il divieto assoluto di transito con mezzi a motore sulle mulattiere di montagna». Lo chiede il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo con un’interrogazione ripresentata, dopo l’approvazione di un emendamento alla seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022 che liberalizza gli accessi sui sentieri montani, risalente alla scorsa legislatura.

«Un emendamento voluto da due consiglieri della Lega, che modifica la competenza decisionale sui permessi di transito, spostandola dalla Regione Lombardia in capo ai sindaci – spiega Orsenigo – saranno dunque i comuni a poter decidere come regolamentare l’utilizzo di sentieri e mulattiere, anche permettendo il transito delle moto a fini turistici».

«Una eventualità inconcepibile – attacca il consigliere dem – perché una tale liberalizzazione degli accessi può portare gravi danni all’ambiente naturale montano, dove serve un maggiore rispetto per l’ecosistema, anche attraverso la manutenzione dei sentieri e la pulizia degli alvei dei torrenti. Non servono certo le piste di motocross»

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 14 Maggio 2023
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    Scritto da ducato1997

    ecco il testo della regione:
    Art. 59
    (Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
    1. Le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere e i sentieri sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.(203)
    2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.(204)(5)
    3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.(205)
    4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei boschi, nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.(206)
    4 bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.(207)
    5. I comuni provvedono a segnalare i regolamenti di transito.(208)
    6. L’esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.
    7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall’articolo 50, comma 7, da comunicare ai carabinieri forestali.(209)
    8. I soggetti assentiti all’installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell’impianto.(210)
    9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.(211)
    dove sta scritto che viene liberalizzato il passaggio di veicoli privati nelle strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere e i sentieri ?

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