Avviso di garanzia “esteso“, Andrea Pellicini loda la riforma Nordio
Conoscere il fatto per cui si è indagati, nonché essere indicato il tempo e il luogo del presunto reato per il parlamentare e avvocato varesino è sinonimo di civiltà. Le norme che il Governo vuole inserire sanciscono però “il divieto di pubblicazione“
Temuto, citato, a volte inaspettato, spesso impugnato da tanti a sproposito come atto d’accusa che suona come una sentenza definitiva e scolpita nella roccia (cosa che invece non è): l’avviso di garanzia fa ancora parlare di sé. Introdotto dall’ultimo codice di procedura penale, nel 1989, il “Codice Vassalli”, questo atto viene emanato dall’autorità giudiziaria appunto “a garanzia“ dell’imputato per informarlo che alcuni atti della magistratura stessa verranno effettuati e al quale il difensore ha diritto di assistere.
«La riforma Nordio prevede come novità che nell’avviso di garanzia debba essere descritto, sia pur sommariamente, il fatto per cui si è indagati, nonché essere indicato il tempo e il luogo del presunto fatto – reato. Oggi infatti, chi riceve questo atto, già di per se’ doloroso, può apprendere soltanto l’articolo di legge che si assume violato e null’altro. Il Ministro Nordio introduce quindi una norma di civiltà: conoscere sin dal primo momento i motivi dell’indagine per assicurare all’indagato un pieno diritto di difesa». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Pellicini, membro della commissione Giustizia alla Camera.
La recente riforma della giustizia illustrata nel consiglio dei ministri numero 39, infatti, tratta fra glia altri anche il tema delle modifiche al codice di procedura penale per questo istituto, che tuttavia, nel comunicato stampa che riassume la disposizione, inserisce anche delle altre variazioni che andrebbero a incidere sulla possibilità da parte dei media di trattare il contenuto stesso dell’informazione di garanzia nei casi in cui essi fossero di pubblico interesse.
Recita infatti la comunicazione del Cdm: «Sono inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata). Si limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari»
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
gokusayan123 su Spaccio nei boschi, sindaci della Valcuvia in prima linea: “Introduciamo le zone rosse”
Sergio Falcier su Dalla banca della memoria alla radio dei giovani: Angera vuole "diventare meta turistica 12 mesi l’anno"
Felice su Settimana della Sicurezza al Falcone di Gallarate: fuori presidi e polemiche "contro la militarizzazione"
Varese CdQ9 su Tra nuove norme e incertezze sui monopattini, anche a Varese si sperimenta il futuro della mobilità sostenibile
italo su Il rappresentante degli studenti si dissocia dalla protesta contro la Settimana della Sicurezza al Falcone
elena manfrin su "Ero inoperabile per tutti, ma non per il professor Ghezzi: grazie a lui sono rinata"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.