Avviso di garanzia “esteso“, Andrea Pellicini loda la riforma Nordio
Conoscere il fatto per cui si è indagati, nonché essere indicato il tempo e il luogo del presunto reato per il parlamentare e avvocato varesino è sinonimo di civiltà. Le norme che il Governo vuole inserire sanciscono però “il divieto di pubblicazione“

Temuto, citato, a volte inaspettato, spesso impugnato da tanti a sproposito come atto d’accusa che suona come una sentenza definitiva e scolpita nella roccia (cosa che invece non è): l’avviso di garanzia fa ancora parlare di sé. Introdotto dall’ultimo codice di procedura penale, nel 1989, il “Codice Vassalli”, questo atto viene emanato dall’autorità giudiziaria appunto “a garanzia“ dell’imputato per informarlo che alcuni atti della magistratura stessa verranno effettuati e al quale il difensore ha diritto di assistere.
«La riforma Nordio prevede come novità che nell’avviso di garanzia debba essere descritto, sia pur sommariamente, il fatto per cui si è indagati, nonché essere indicato il tempo e il luogo del presunto fatto – reato. Oggi infatti, chi riceve questo atto, già di per se’ doloroso, può apprendere soltanto l’articolo di legge che si assume violato e null’altro. Il Ministro Nordio introduce quindi una norma di civiltà: conoscere sin dal primo momento i motivi dell’indagine per assicurare all’indagato un pieno diritto di difesa». Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Pellicini, membro della commissione Giustizia alla Camera.
La recente riforma della giustizia illustrata nel consiglio dei ministri numero 39, infatti, tratta fra glia altri anche il tema delle modifiche al codice di procedura penale per questo istituto, che tuttavia, nel comunicato stampa che riassume la disposizione, inserisce anche delle altre variazioni che andrebbero a incidere sulla possibilità da parte dei media di trattare il contenuto stesso dell’informazione di garanzia nei casi in cui essi fossero di pubblico interesse.
Recita infatti la comunicazione del Cdm: «Sono inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata). Si limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari»
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