Varese assolto per il “caso maglietta”: respinto il ricorso dell’Asti
Il giudice sportivo ha confermato la vittoria sul campo dei biancorossi riguardo alla gara dello scorso 28 gennaio
Niente multa, niente penalizzazione e ricorso respinto. Il Varese esce indenne riguardo al ricorso presentato dall’Asti in occasione della gara disputata lo scorso 28 gennaio.
I FATTI
Nella partita disputata al “Franco Ossola”, vinta 3-0 sul campo dalla squadra di mister Cotta, nel corso della ripresa è entrato in campo l’attaccante Musumeci, all’esordio con la maglia biancorossa. All’attaccante, indicato in distinta con il numero 14, è invece sceso in campo con il numero 23. Un errore da parte della dirigenza varesina, ma che, come confermato dalla decisione del giudice sportivo, non è stato così grave da portare alla sconfitta a tavolino.
Numero di maglia sbagliato in distinta, l’Asti fa ricorso contro il Varese
IL COMUNICATO:
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD ASTI CALCIO con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione della presunta partecipazione di un calciatore non indicato in distinta e impiegato nel corso della gara con il n. 23, richiedendo per l’effetto che venga inflitta alla SSDARL CITTA’ DI VARESE SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S.; esaminato il rapporto di gara e rilevato come l’arbitro ha dettagliatamente spiegato l’accaduto e chiarito che il calciatore schierato con il n. 23 è Musumeci Simone, nato il 3.11.2001, regolarmente identificato ma indicato nella distinta consegnata prima dell’inizio della gara con il n. 14; con proprio supplemento di referto trasmesso dal Direttore di gara su richiesta di codesto Giudice Sportivo, l’Ufficiale ha ribadito “di aver attestato con assoluta certezza” l’identità del calciatore, il cui cambio di numerazione era dovuto alla rottura della divisa nel corso del riscaldamento;
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSDARL CITT DI VARESE SRL – ASD ASTI CALCIO 3-0;
3) di addebitare sul conto della ASD ASTI CALCIO il contributo di reclamo;
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