4 milioni di multa a Verisure: “Condotta aggressiva ostacolando il recesso per i sistemi di allarme”
Secondo l'Antitrust Verisure ha promosso in maniera ingannevole il suo sistema di allarme, ha ostacolato il recesso dal contratto e ha attivato automaticamente il servizio durante il periodo di ripensamento riconosciuto ai consumatori per legge
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Verisure Italy S.r.l., fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, una sanzione di 4 milioni e 250mila euro per quattro condotte in violazione del Codice del consumo.
Secondo l’antitrust la società ha svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web). In particolare, ha omesso o non evidenziato che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d’uso gratuito.
Dal 2022, nella fase di recesso dal contratto, la società avrebbe poi adottato una condotta aggressiva con una serie di comportamenti ostativi alla conclusione del rapporto, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso, la prosecuzione delle fatturazioni nei mesi successivi alla cessazione del servizio e la ritardata o mancata disinstallazione degli impianti di allarme.
Inoltre nel provvedimento dell’AGCM si sottolinea come dal 2019 Verisure inizia immediatamente a prestare il servizio durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento, senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo. Questo avvio immediato era automaticamente previsto con la sottoscrizione del contratto predisposto dalla società. Infine, è anche risultata ambigua l’indicazione – inserita nelle condizioni contrattuali dal 2019 al 30 ottobre 2023 – relativa al foro competente cui il consumatore si sarebbe potuto rivolgere, in caso di eventuali controversie con la società: non è stato infatti esplicitato chiaramente che questo foro coincide, come previsto dal Codice del consumo, con quello di residenza o domicilio del consumatore.
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