La multa è sbagliata, il giudice: “Spese processuali a carico del Comune”

Per errore la sanzione ‘lievita’, il cittadino costretto a ricorrere alla giustizia. L’avvocato: “Spese legali maggiori di quanto era stato richiesto con l’ingiunzione fiscale"

multa

Già partire leggendo di una multa che “gira“ per anni fra bolli e notifiche, e poi nelle aule di giustizia, fa arrivare il mal di mare. Poi è l’epilogo di questa storia, a suonare assurdo: il prezzo che un ente pubblico deve pagare per far valere un provvedimento sanzionatorio (per ricevere cioè i soldi dal cittadino) è superiore al valore della sanzione stessa.

Un caso capitato in questi giorni (anni) dinanzi al giudice di Pace di Varese che giovedì ha deciso, sollevando il cittadino dal pagamento di una contravvenzione contestualmente alla condanna del Comune e della società di riscossione al pagamento delle elevate spese processuali.

LA STORIA
Un cittadino, S.S., difeso dall’avvocato Alessandro Mario Malnati del Foro di Varese, era destinatario di ingiunzione fiscale «per non aver pagato una sanzione per eccesso di velocità del 2006, ammontante in origine a 166 euro, ed una per non aver fornito i dati del conducente; in ingiunzione la somma lievitava di oltre dieci volte giungendo a superare i 1.800 euro», spiega il legale.

L’ente accertatore, nella fattispecie il comune di Cuveglio, aveva notificato il verbale di infrazione con la richiesta di indicazione del conducente per la decurtazione dei punti e non avendo ricevuto risposta aveva provveduto ad elevare un secondo verbale: tuttavia, entrambi i verbali, peraltro fuori termine, venivano notificati ad una società che era stata proprietaria del veicolo in passato ma che non lo era più al momento dell’infrazione; solo dopo verifiche il Comune, accortosi di aver notificato al soggetto sbagliato, dopo mesi notificava al nuovo proprietario ma solo la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati del conducente, comunicazione che il cittadino non aveva fatto semplicemente perché nessuno gliela aveva richiesta, né gli era stata notificata alcuna violazione.

«Nonostante la chiara illegittimità della procedura con nullità della stessa, e incuranti della richiesta del cittadino, Comune ed ente della riscossione rifiutavano di annullare il provvedimento costringendo il malcapitato ad adire il giudice davanti al quale entrambi i soggetti si opponevano nuovamente all’annullamento», spiega l’avvocato Malnati.

Il giudice dava tuttavia ragione al cittadino annullando l’ingiunzione fiscale e, diversamente da come spesso accade laddove alle pubbliche amministrazioni si fa la grazia delle spese legali lasciandole a carico dell’incolpevole utente della strada, «condannando questa volta Comune ed ente della riscossione a pagare allo sfortunato ma non asservito cittadino, a titolo di spese legali, una somma maggiore di quella che gli era stata richiesta con l’ingiunzione fiscale».

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

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Pubblicato il 22 Marzo 2024
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