Processo Piazza Pulita: ecco perchè sono stati assolti Fratus, Cozzi e Lazzarini

Depositate le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha ribaltato il giudizio del tribunale di Busto Arsizio cancellando le condanne per turbativa d'asta e corruzione elettorale. Abuso d'ufficio? "Hanno sofferto abbastanza"

fratus cozzi lazzarini

Sono state depositate oggi, venerdì, le motivazioni con cui la Corte d’Appello di Milano ha assolto l’ex-sindaco di Legnano Giambattista Fratus e i due ex-assessori della sua giunta Maurizio Cozzi e Chiara Lazzarini dalle accuse di turbativa d’asta e corruzione elettorale (per il solo Fratus). In particolare, sono stati accolti diversi motivi d’appello presentati dai difensori degli imputati, con riferimento a vari capi d’imputazione.

La turbativa d’asta per le assunzioni in Comune, in Amga e in Euro.PA

I giudici fanno un’analisi dei tre capi d’imputazione che riguardano la turbata libertà degli incanti in merito alle procedure per le assunzioni di un dirigente del Comune, uno di Amga e un commercialista. La questione centrale è se le condotte contestate, seppur considerate biasimevoli dai giudici della Corte d’Appello, possano essere assimilate a turbativa. La risposta è no, dopo aver analizzato la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, che ha delimitato l’ambito di applicabilità dell’art. 353 c.p. alle sole procedure indette per l’affidamento di commesse pubbliche o la cessione di beni pubblici, escludendo le procedure per l’assunzione di personale.

Si tratta di una giurisprudenza rilevante citata in modo ampio dalla Corte mettendo facendo pesare le sentenze più recenti della Corte di Cassazione che hanno definito l’orientamento e anche alcuni precedenti al 2018-2019, anni in cui si è svolta l’indagine del sostituto procuratore Nadia Calcaterra. Tutte, in un modo o nell’altro, chiariscono l’inapplicabilità dell’art. 353 c.p. a procedure concorsuali per l’assunzione di personale e altre tipologie di procedure non finalizzate all’affidamento di commesse pubbliche.

La sentenza di appello ha, dunque, riformato quella di primo grado, assolvendo Fratus, Cozzi e Lazzarini per insussistenza dei reati contestati.

L’esclusione della possibilità di riqualificare in abuso d’ufficio

La Corte ha valutato la possibilità di riqualificare i fatti contestati come abuso d’ufficio, ritenendola plausibile in casi simili (anche se da ieri, giovedì, è stato cancellato dalla riforma Nordio), ma ha escluso questa ipotesi per vari motivi. In primis le ipotesi accusatorie erano già state rivedute e non prendendo in considerazione, comunque, l’abuso d’ufficio.
Inoltre viene sottolineato come il già “lungo e doloroso iter processuale” e l’assenza di istruttoria specifica per l’abuso d’ufficio hanno reso improbabile una nuova revisione. Da qui la decisione di non restituire gli atti al pm

La corruzione elettorale

Questo capo d’imputazione riguardava il solo Giambattista Fratus, accusato di corruzione elettorale in relazione alle elezioni del 2017 in cui era candidato sindaco di Legnano. La Corte ha ritenuto che gli elementi di prova raccolti nel processo di primo grado non fossero sufficientemente convincenti per sostenere l’accusa, rilevando la problematica delle intercettazioni.
La Corte ha anche esaminato la questione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali che avevano costituito la base della pronuncia di primo grado. Tale problematica non era stata sollevata dalle parti appellanti né discussa nel giudizio di primo grado.

Il problema sarebbe la riqualificazione delle ipotesi accusatorie: le intercettazioni erano originariamente disposte per reati ex art. 368 e 353 c.p., che successivamente sono state riqualificate nel reato di corruzione elettorale. La Corte ha concluso che, in assenza di utilizzabilità delle intercettazioni tecniche, il compendio probatorio risulterebbe drasticamente impoverito.

I giudici della seconda sezione penale hanno quindi confermato l’assoluzione di Fratus per il capo di imputazione relativo alla corruzione elettorale per insussistenza del fatto, dichiarando le intercettazioni inutilizzabili e le prove insufficienti.

La gara per l’assunzione di Arensi

Gli imputati Fratus e Cozzi sono stati accusati di turbativa di gara ex art. 353 c.p.. La vicenda riguarda “l’affidamento di un incarico professionale finalizzato alla progettazione artistica e alla curatela scientifica generale di alcune iniziative nel campo dell’arte” per il Comune di Legnano.

Partendo dalla procedura di selezione la Corte sostiene che, contrariamente ad altre vicende, in questo caso è stata indetta una vera e propria gara. Il Comune di Legnano aveva pubblicato un bando il 1° marzo 2018, specificando criteri per la selezione del direttore artistico e l’attribuzione di punteggi predeterminati.

Il 12 aprile 2018, la commissione giustificò l’affidamento diretto dell’incarico ad Arensi, stabilendo che, data la natura artistica degli incarichi, gli artisti avrebbero potuto accettare o meno i curatori proposti. Solo Arensi depositò lettere di gradimento da parte di artisti come Paladino e Isgrò. La decisione di richiedere dichiarazioni di gradimento postume fu assunta dalla Commissione esaminatrice senza interferenza da parte dei due imputati. La sentenza ha rilevato, infine, che il contributo materiale del sindaco Fratus e del Vicesindaco Cozzi si limitava alla sola individuazione di Arensi come candidato papabile. Non vi è prova che gli imputati abbiano influenzato la Commissione nell’inserimento del requisito postumo delle dichiarazioni di gradimento.

In conclusione i giudici di Milano sostengono che non vi è modo di attribuire ai due alcuna iniziativa che abbia influenzato la procedura selettiva. Le condotte contestate non risultano sufficientemente provate per configurare la turbativa di gara, decidendo per l’insussistenza del fatto.

La soddisfazione della difesa Lazzarini

L’avvocato Enrico De Castiglione che difende la nota professionista legnanese ha commentato: «Per quanto riguarda i capi d’imputazione che la riguardano la sentenza è stata tranchant: dice che non c’è stata gara quindi il fatto non costituisce reato. La giurisprudenza, anche quella precedente al 2018-2019, diceva che questo tipo di selezioni di personale non possono essere equiparate a gare, come abbiamo sempre sostenuto. Le ultime sentenze sono chiarissime ma si innestano in un solco di una giurisprudenza consolidata. L’ipotesi di abuso d’ufficio? I giudici dicono che in astratto si sarebbe potuto considerarlo ma mancano gli elementi costitutivi».

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

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Pubblicato il 12 Luglio 2024
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