Stretta sulle intercettazioni, interrogatorio preventivo all’arrestato: è legge il DDL Nordio

Nove articoli che modificano codice penale e di procedura penale. Via l'articolo 323 cp. che prevedeva il reato di abuso d'ufficio. La terna di giudici al posto del Gip per l'emissione di misure cautelari. Cosa cambia

Generico 08 Jul 2024

Il disegno di legge “C. 1718“, di iniziativa governativa e già approvato con modifiche dal Senato il 13 febbraio 2024 è legge: si tratta del disegno di legge Nordio che prende il nome dal suo estensore, Carlo Nordio (nella foto a sinistra, mentre giura, foto wikipedia) ministro della Giustizia, ex pubblico ministero. Oggi, 10 luglio, il testo è stato votato e dunque approvato alla Camera dei deputati.

L’impianto della legge è di tipo garantista, abolisce il reato di abuso d’ufficio (per evitare agli amministratori il “pericolo di firma“ anche alla luce del fatto che secondo i proponenti il reato ha alti tassi di archiviazione, sebbene per i critici questa norma toglie ai pm la possibilità di lavorare su un “reato spia” che può cioè svelarne altri che riguardano la condotta della pubblica amministrazione ndr), si compone di 9 articoli e di un allegato.

VIA L’ABUSO D’UFFICIO
Nello specifico, l’articolo 1 abroga il delitto di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale, e modifica l’art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato).

LA TUTELA DELL’INDAGATO: LE COMUNICAZIONI COL LEGALE, LE INTERCETTAZIONI
L’articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a: rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, estendendo il divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell’autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l’imputato ed il proprio difensore e imponendo di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate; assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. È così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è introdotto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti; è infine introdotto l’obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;

INERROGATORIO PREVENTIVO ALL’ARRESTO CON MISURA
Lo stesso articolo vuole pure garantire i diritti della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all’eventuale applicazione di misura cautelare, disponendo l’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, nonché la collegialità della decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari.

Sempre l’articolo 2 della legge intende limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, tra cui, a titolo di esempio, si citano violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia). Sempre in tema di impugnazioni, si interviene sugli elementi richiesti a pena di inammissibilità, eliminando quello relativo al contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L’articolo 3 apporta modifiche all’articolo 89-bis disp. att. c.p.p., relativo all’archivio delle intercettazioni, al fine di includere anche i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti tra quelli per i quali è necessario assicurare la segretezza.

IL “COLLEGIO“ GIP PER LA CUSTODIA CAUTELARE
L’articolo 4 reca alcune modifiche all’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), conseguenti all’introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall’articolo 2, in materia di decisione circa l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva. In particolare sono modificati l’art. 7-bis, sulle tabelle infradistrettuali, e l’art. 7-ter, sui criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di garantire la costituzione di un collegio anche nell’ambito delle tabelle infradistrettuali.

PIU’ GIUDICI
L’articolo 5 reca l’aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. L’articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica riguardante il limite di età di 65 anni previsto per i giudici popolari delle Corti d’assise, chiarendo che esso è riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio.
L’articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nella procedura per l’avanzamento al grado superiore dei militari, stabilendo che tale procedura sia preclusa solo da una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo e non (come da normativa vigente) dal mero rinvio a giudizio. L’articolo 8 reca la quantificazione degli oneri di cui all’articolo 5 (aumento di organico della magistratura) e le relative fonti di copertura finanziaria. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 9, infine, prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

(questo articolo trae le informazioni per riassumere la norma dalla apposita pagina web dedicata ai lavori preparatori della legge pubblicato dalla Camera dei deputati)

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

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Pubblicato il 10 Luglio 2024
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