Frontalieri, telelavoro e black list al centro di una circolare dell’Agenzia delle Entrate
Dalle disposizioni sullo smart working (con un cenno a quelle provvisorie) fino alla definizione di "area di frontiera". Un documento ricostruisce come cambieranno le regole fiscali con l'entrata in vigore dell'Accordo tra Italia e Svizzera
Lo smart working dei lavoratori frontalieri e le nuove norme introdotte dall’Accordo fiscale tra Italia e Svizzera che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio, al centro della circolare n. 25, firmata il 18 agosto 2023, dell’Agenzia delle entrate. Un documento che va ad approfondire gli sviluppi della normativa che regola il lavoro a distanza da remoto dei pendolari italiani oltre confine, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo tra Italia-Svizzera e dalla legge n. 83/2023. Il testo della circolare
In un articolo, apparso su Fisco Oggi, la rivista dell’Agenzia delle entrate, si specifica:
“La prima parte della circolare fornisce indicazioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto. Leitmotiv è, comunque, la conferma che si applicano, anche in caso di ricorso allo smart working, gli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato. Richiamando i chiarimenti interpretativi più recenti forniti in risposta ai dubbi prospettati dai contribuenti, l’Agenzia ha confermato che, in assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile. Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata. Ancora in relazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il documento sottolinea come lo svolgimento da remoto dell’attività lavorativa non pregiudichi la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato”. L’Agenzia si è anche pronunciata in riferimento al “regime speciale per lavoratori impatriati”, introdotto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, ribadendo che l’agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. “Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero, nella circolare si fa presente che il dato formale dell’iscrizione all’Aire e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato”
Il documento dell’Agenzia dell’Entrate dedica una seconda parte alla definizione di lavoratori frontalieri e principali novità introdotte dalle nuove normative alla luce delle regole introdotte dall’Accordo tra Italia e Svizzera e delle risposte a istanze di interpello in materia.
L’accordo fiscale sui frontalieri è realtà. Sarà in vigore dal 1 gennaio
La circolare ricorda infine la disciplina provvisoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 riguardo lo smart working, valida per gli “attuali frontalieri” (coloro ai quali si applica il vecchio Accordo del 1974 e che fruivano già di smart working alla data del 31 marzo 2022) e in base alla quale i giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro fino al 40% del tempo, si considerano svolti in Svizzera. Infine con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze dello scorso 23 luglio si ribadisce la cancellazione della Svizzera dall’elenco degli Stati privilegiati ai fini Irpef di cui al Dm 4 maggio 1999 (black list persone fisiche). Dal 2024, quindi, la Svizzera non è più un Paese “black list” ai fini della residenza delle persone fisiche.
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