Trenord, l’Autorità Regolazione Trasporti dice che “indennizzi e bonus non sono incompatibili”
Lo segnalano Assoutenti e i rappresentanti dei viaggiatori, che avevano chiesto un chiarimento dopo la riforma del sistema di indennizzi, che aveva cambiato le regole nell'inverno scorso
Riceviamo il comunicato di Assoutenti e dei rappresentanti dei viaggiatori di Trenord, che riporta e analizza la risposta dell’Autorità Regolazione Trasporti, a cui avevano chiesto chiarimenti rispetto alle modalità previste – dall’inverno scorso – per gli indennizzi per ritardi e scarse performance delle linee lombarde.
I pendolari avevano lanciato anche una petizione per la modifica del nuovo meccanismo
COMUNICATO STAMPA ASSOUTENTI E RAPPRESENTANTI DEI VIAGGIATORI
Autorità Regolazione Trasporti: indennizzi e bonus non sono incompatibili
Il nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, siglato tra Regione Lombardia e Trenord s.r.l. nel novembre scorso, ha portato con sé l’abolizione dello storico “bonus” di risarcimento ai viaggiatori a seguito dei disservizi.
Il vecchio bonus è stato quindi sostituito da una forma di indennizzo che segue la Delibera ART 106/2018, in coerenza con il Regolamento Europeo 2021/782. Il nuovo sistema, tuttavia, è basato su degli indicatori di qualità e dei valori di soglia che lo portano ad essere riconosciuto un numero notevolmente inferiore di volte rispetto al precedente sistema.
Per il tramite di Assoutenti, abbiamo quindi chiesto ad ART se le due modalità di rimborso risultassero tra loro incompatibili, e se non fosse possibile utilizzare degli indicatori di qualità e dei valori di soglia più favorevoli per gli utenti.
Ebbene, la risposta avuta da ART conferma che il vecchio “bonus” costituiva una fattispecie avente causa e natura diverse dall’indennizzo di cui alla Misura 7, e che l’Autorità non ha emesso alcun provvedimento o direttiva che possa in alcun modo impedire la conferma o riproposizione di tale “bonus”.
Per quanto riguarda la percentuale di riconoscimento dell’indennizzo, il valore di riferimento per il ritardo di 15’ e gli altri indici utilizzati ai fini del calcolo del valore soglia, ART ribadisce che “nulla osta i gestori dei servizi a considerare dei valori soglia più stringenti, che vadano ad accrescere i livelli di tutela per gli utenti”.
Anche relativamente ai treni parzialmente soppressi, ART ritiene che questi vadano ricompresi nel conteggio.
Infine, per ciò che concerne gli abbonamenti integrati, per il riconoscimento dell’indennizzo è sufficiente accertare se la tratta utilizzata in maniera abituale dal passeggero abbia superato i valori soglia di ritardi e cancellazioni. Il Gestore del servizio può inoltre chiedere la collaborazione dell’utente ai fini della dichiarazione della direttrice prevalente.
Non sembra quindi corretto l’utilizzo, come avviene attualmente, di un valore unico medio tra tutte le direttrici per il riconoscimento dell’indennizzo ai possessori dei titoli integrati IVOL, IVOP e STIBM. A questo punto, chiediamo a Regione Lombardia ed a Trenord l’adozione di forme di tutela per gli utenti che portino ad un riconoscimento di rimborsi a fronte dei disservizi a livelli quantitativamente e qualitativamente almeno pari a quelli in essere col vecchio “bonus”, nonché fruibili in termini reali
anche da parte dei possessori di titoli integrati.
Assoutenti/UTP e i Rappresentanti dei Viaggiatori:
Franco Aggio
Manuel Carati
Giorgio Dahò
Francesco Ninno
Andrea Mazzucotell
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