Varese deferito dalla Figc

La Federazione ha emesso il deferimento verso il club di via Manin e l'ex ad Montemurro per irregolarità burocratiche nei trasferimenti di Pisano e De Luca

Nella serata di martedì 17 febbraio, il procuratore federale della Figc (federazione nazionale giuoco calcio) ha deferito al Tribunale Federale Nazionale della Sezione Disciplinare il Varese a titolo di responsabilità diretta per irregolarità nei trasferimenti di Eros Pisano e Giuseppe De Luca. Coinvolti e deferiti a loro volta gli agenti, padre e figlio, Gaetano e Dario Paolillo, e l’ex amministratore delegato Enzo Montemurro. Solo citato, l’ex ds Sean Sogliano, ora al Verona.

A quanto si legge nel comunicato stampa, la Figc ha trovato delle irregolarità burocratiche nei trasferimenti di Pisano al Palermo e di De Luca all’Atalanta e quindi anche gli agenti dei calciatori, appunto Dario e Gaetano Paolillo per non aver seguito il giusto iter burocratico per la cessione dei giocatori. La società di via Manin viene deferita per responsabilità diretta in quanto Enzo Montemurro, deferito a sua volta, avrebbe conferito il mandato a Gaetano Paolillo senza rilasciare incarico scritto sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti della Figc per quanto concerne il trasferimento di De Luca.

Questo il comunicato ufficiale della Figc: 

Il Procuratore Federale, espletata l’attività istruttoria, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 
il Sig. Dario Paolillo, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti; per aver ricevuto incarico a mezzo di scritture private, anziché previo formale incarico rilasciato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti F.I.G.C., sottoscritte rispettivamente il 30 aprile 2011 e il 25 maggio 2011 dal sig. Sean Sogliano, all’epoca dei fatti Direttore sportivo del Varese con poteri di rappresentanza della società, finalizzate al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla società Varese ad altra società; per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 16, comma 8, e 20, comma 9 del Regolamento agenti; per aver svolto attività di consulenza e assistenza in favore della società Varese finalizzata al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla predetta società alla società Palermo, mentre il padre Gaetano Paolillo svolgeva attività di agente in favore del calciatore Pisano in forza di formale mandato ricevuto dal predetto calciatore, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi in quanto instaurava un rapporto di collaborazione professionale con l’agente Gaetano Paolillo volto ad eludere le norme che vietano di avere un rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica;
il Sig. Gaetano Paolillo, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.; per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 16, comma 8, e 20, comma 9 del Regolamento agenti; per aver svolto attività di agente in favore del calciatore Pisano in forza di formale mandato ricevuto dal predetto calciatore, mentre il figlio Dario Paolillo, anch’egli agente di calciatori, prestava attività di consulenza e assistenza in favore della società Varese finalizzata al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla predetta società al Palermo, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi in quanto instaurava un rapporto di collaborazione professionale con l’agente Dario Paolillo volto ad eludere le norme che vietano di avere un rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica; per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti; per aver ricevuto incarico a mezzo di scrittura privata, anziché previo formale incarico scritto rilasciato sul modulo predisposto della Commissione Agenti della F.I.G.C., sottoscritta in data 16 maggio 2012 dal sig. Montemurro Vincenzo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Varese, finalizzato al trasferimento del calciatore Giuseppe De Luca dalla società Varese alla società Atalanta; per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 4, comma 3, del Regolamento agenti; perché in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società Football & Sport S.r.l., non provvedeva a depositare presso la Commissione Agenti la documentazione inerente “l’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali”; 
il Sig. Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato della società A.S. Varese 1910 S.p.A. con poteri di rappresentanza della società; per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. (ex art. 1 comma 1, del C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti; per aver conferito mandato all’agente Gaetano Paolillo mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scrittura privata del 16 maggio 2012, intestata alla società Football & Sport S.r.l. di cui il Paolillo era Amministratore unico, anziché all’agente personalmente, senza rilasciare incarico scritto sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti della F.I.G.C., finalizzata al trasferimento del calciatore De Lucia dal Varese ad altra società;
· la società A.S. Varese 1910 S.p.A.; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri dirigenti con poteri di rappresentanza della società;

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Pubblicato il 18 Febbraio 2015
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