Sangiano, in strada col pigiama a 4 anni il pm chiede di archiviare
La madre era stata denunciata per abbandono di minore: era uscita mentre il piccolo dormiva per accompagnare a scuola la figlia maggiore
Il caso del bambino trovato per strada una mattina di marzo del 2019 dai vigili: la storia fece scalpore, ma secondo l’accusa gli elementi sono inconsistenti per reggere un processo per abbandono di minore.
Quindi il sostituto procuratore Anna Zini del “pool fragilità“ presso la procura di Varese ha chiesto al giudice l’archiviazione del procedimento.
Quella mattina, l’11 marzo 2019 fra Caravate e Sangiano gli agenti della polizia locale del urbani trovarono a spasso il piccolo ancora in pigiama.
Il bambino, 4 anni aveva riportato agli agenti di aver trovato la porta di casa aperte e di essere uscito in strada. Riaccompagnato a casa, trovata l’abitazione vuota, gli agenti hanno atteso il rientro della madre che si era giustificata spiegando la necessità di accompagnare a scuola la filia minore.
Il tutto fra le lacrime e con grande dispiacere per l’accaduto, ma nonostante questo la donna venne denunciata per abbandono di minore.
Pochi giorni dopo la spiegazione dei fatti attraverso il suo legale, Matteo Pelli. Legale che ad oggi spiega così la decisione della Procura: «Si è trattato, come sosteniamo e sostenevamo, di un fatto estemporaneo, imprevedibile e assolutamente casuale: è il classico caso fortuito con un bambino particolarmente sveglio per l’età che ha aperto la porta ed è uscito: non c’era assolutamente l’intenzione del genitore di abbandonare il piccolo».
ART 591 CODICE PENALE – ABBANDONO DI MINORE
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa(2), e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [346] o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato [291]
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