Campane, la posizione del Giurista ambientale
9 Settembre 2008
Egregio direttore,
volevo portare il mio contributo come Giurista Ambientale sulla tematica delle Campane.
Il suono o, per meglio dire, il rumore delle campane è stato oggetto di numerose interpretazioni giurisprudenziali, la maggior parte delle quali è concorde nel ritenere che anche il suono delle campane sia da annoverare fra le sorgenti sonore “fisse” richiamate dalla legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
Vediamo però che vi sono diverse interpretazioni, tra le quali una sentenza della Corte di Cassazione del 1995 ed una della Corte d’Appello del 1994 le quali “hanno escluso il suono delle campane dal novero degli accadimenti sonori fastidiosi, perchè giudicato fenomeno tradizionale, consuetudine millenaria da sempre accettata e fortemente voluta dalla popolazione”.
Naturalmente ve ne sono altre di segno avverso. Una delle più recenti è la 2316, Cassazione Penale, 23 aprile 1998:
“… Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puo’ dar luogo al reato previsto dall’art. 659 cod. pen. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell’ambito delle funzioni liturgiche – la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, e’ riconosciuta alla Chiesa cattolica – integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilita’ e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorita’ ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuita’ del suono e al suo collegamento con particolari “momenti forti” della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilita’.
A tal proposito si pone in evidenza comunque la consolidata distinzione dell’uso delle campane al di fuori delle esigenze liturgiche e l’uso delle campane collegato con la Liturgia.
In applicazione di quanto sopracitato è opportuno segnalare come la Conferenza Episcopale Italiana, Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici Sez. I, ha emanato in data 13 maggio 2002 la Circolare n.33 che tratta per l’appunto il tema delle campane ricostruendone l’evoluzione storico-temporale e approfondendone l’inquadramento sotto il profilo dell’uso liturgico. In questo modo la C.E.I. è giunta ad individuare quali sono le forme attraverso le quali si può sostenere che il suone delle campane “è finalizzato al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana.”
Tra i significati aggiunti a quello religioso nel corso dei secoli vi sono invece l’uso delle campane come segno di festa, come imminenza di un pericolo, come indicazione dello scorrere delle ore.
L’Osservatorio trae dunque una conclusione sulla necessità di una regolamentazione ecclesiastica e suggerisce ai Vescovi delle diocesi italiane di assumere un apposito provvedimento finalizzato a regolamentare l’uso delle campane.
Si ha notizia di una prima traduzione dei suggerimenti della C.E.I. da parte di molte Diocesi italiane: Viterbo, Varese (se non erro), Bergamo, Bologna e comunque in buona parte del territorio Nazionale. Si segnala però che ogni Diocesi ha deciso autonomamente l’uso delle campane limitandolo ad orari prestabiliti compresi tra le 7.00 e le 21.00, tra le 7.30 e le 20.00.
Si segnala inoltre come in molti regolamenti attuatori della Circolare 33, molte Diocesi abbiamo stabilito anche la durata massima dei concerti delle campane previste in orari sensibili quali al mattino o alla sera.
Si consiglia pertanto, utilizzando la necessaria “diplomazia”, di verificare innanzitutto se l’utilizzo è rispettoso della normativa C.E.I. segnalata sopra, sapendo che se l’uso è relativo a funzioni religiose e limitato solo a quello non viene considerato “fonte sonora fissa” ma integra “il reato di disturbo” solo se non supera la normale tollerabilità .
Qualora il dialogo con il Parroco, risultasse difficoltoso o problematico il consiglio è quello di rivolgersi direttamente alla Diocesi di appartenenza segnalando la questione e verificando la corretta applicazione della normativa C.E.I.;
E’ opportuno segnalare il fatto che è sempre consigliabile evitare lo “scontro diretto”, verificando la possibiltà da parte della Parrocchia di adeguarsi a quanto stabilito dalla Circolare C.E.I. N°33 visto e considerato che la C.E.I. ha creato apposta questa circolare per evitare cause civili con comitati o semplici cittadini.
Si segnala inoltre, che qualora si decidesse si adire in sede civile contro la Parrocchia per la violazione dell’art. 844 Codice Civile bisogna metter in conto attese di anni.
Art. 844 – Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
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