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Significato della locazione liturgica “Kyrie Eleison” e breve storia ecclesiastica relativa alla nomina dei vescovi

Palio di Legnano: Messa sul Carroccio - Foto di Antonio Emanuele
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6 Giugno 2024

Egregio Direttore,

alcuni a Laveno, pur essendo privi di idonei titoli culturali, affermano pubblicamente che la locuzione liturgica greca “Kyrie eleison” (Κύριε ἐλέησον) non significherebbe “Signore, abbi pietà/compassione” (basterebbe consultare il significato del verbo ”eleein” sul dizionario della lingua greca “Lorenzo Rocci”), che nella Chiesa cattolica non è il Papa, il quale sarebbe soltanto il Vescovo di Roma, che nomina i Vescovi, gli Arcivescovi e i Patriarchi, che possono essere nominati Cardinali anche i laici, che i sacramenti nella Chiesa sono solo due e non sette e che nel medioevo vi sarebbe stata anche un Papa donna. Per chi fosse interessato alla storia ecclesiastica e al diritto canonico, dopo aver chiesto conferma al Card. Gianfranco Ravasi, già docente universitario di esegesi biblica, di ebraico e di greco biblico e già Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, al Prof. Marco Vergottini, già docente universitario di teologia, al Prof. Mario Iodice, docente universitario di lettere classiche e a Mons. Roberto Campiotti, Vescovo e già Rettore del Collegio Ecclesiastico “Carlo Borromeo” di Roma, mi permetto di affermare senza alcun dubbio che in greco classico la locuzione liturgica “Kyrie eleison” significa “Signore, abbi pietà/compassione”, essendo composta dal vocativo “Kyrie”, “Signore”, e dalla seconda persona singolare dell’imperativo aoristo “eleeson”, “abbi pietà/compassione”. Nella Chiesa cattolica dal “Dictatus Papae del 1075, dal Concordato di Worms del 1122 e dal Concilio Lateranense IV del 1215, nonché in base alle disposizioni espresse dai canoni 331 e 377 del Codice di diritto canonico, è il Papa, Sommo Pastore della Chiesa universale nonché Vescovo di Roma, che nomina con proprio decreto i Vescovi, gli Arcivescovi e i Patriarchi. A seguito delle decisioni del Concilio Lateranense III del 1179 nonché in base alla disposizione espressa dal canone 351 del Codice di Diritto canonico possono essere nominati dal Papa Cardinali, ossia chierici titolari di una basilica o di una chiesa di Roma o di una delle sette diocesi suburbicarie (dall’anno 1059 i soli titolari della potestà di eleggere il Papa) soltanto i chierici consacrati appartenenti a uno dei tre gradi dell’ordine sacro (diaconi, presbiteri, episcopi). Se in passato furono concessi a imperatori e a re cattolici privilegi nella nomina di vescovi e di cardinali (il Re di Francia Luigi XIII nel 1621 fece nominare dal Papa Cardinale il duca di Richelieu), il Concilio Vaticano II ha disposto che “non verrà concesso alle autorità civili alcun diritto e privilegio di elezione, nomina o designazione dei vescovi”. Come affermato dal Concilio di Trento del 1545-63 e dai canoni 840-848 del Codice di diritto canonico nella dottrina cristiano-cattolica, ma anche per le Chiese ortodosse e per la Chiesa anglicana, i sette sacramenti sono i sette segni sensibili della grazia di Dio istituiti da Cristo e profusi attraverso lo spirito Santo. Nei primi secoli del Cristianesimo erano più di sette e dal Concilio di Costanza del 1414 l’eucaristia iniziò a essere amministrata anche ai laici.

La Papessa Giovanna sarebbe stata l’unico Papa donna col nome di Giovanni VIII dall’855 all’857 ma è pacificamente considerata dagli storici una leggenda medioevale ripresa nella polemica contro la Chiesa romana da autori protestanti nel ‘500 e la leggenda di un “papa foemina” venne riportata nel 1240 dal domenicano Giovanni di Metz e poi dal domenicano Martino Polono. Contro tale leggenda il Card. Roberto Bellarmino rilevò che tra il pontificato di Leone IV e quello di Benedetto III la sede papale restò vacante solo pochi giorni. Il Card. Cesare Baronio e lo storico francese Florimond de Rémond scoprirono che alla genesi della leggenda contribuirono la debolezza mostrata da Papa Giovanni VIII, da molti considerato “foemina”, e che Papa Leone IX nel 1054 aveva rimproverato al Patriarca di Costantinopoli la promozione di una donna ad alte cariche sacerdotali nella Chiesa di Costantinopoli. Benché nella Chiesa delle origini appare una categoria di “diaconesse” (Febe viene citata come “diacono” da Paolo nella Lettera ai Romani), tuttavia venne rilevata la diversità delle diaconesse rispetto ai diaconi maschi già nel canone XIX del Concilio di Nicea del 325, secondo cui le diaconesse dovevano essere considerate laiche, categoria che cessò nell’XI secolo con Papa Gregorio VII. Nella Chiesa cattolica il divieto del sacerdozio femminile è confermato nel canone 1024 del Codice di diritto canonico secondo cui solo un uomo (“Vir”) battezzato può riceve validamente l’Ordine sacro. Infine il celibato ecclesiastico venne imposto a tutti i chierici della Chiesa latina per motivi di moralità da Papa Leone IX nel 1049 e da Papa Gregorio VII nel 1073, venne definitivamente stabilito dal Concilio Lateranense II del 1139 e confermato dal Concilio di Trento nel 1563 e dal canone 1042 del Codice di diritto canonico.

Ringraziando per la cortese attenzione colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Alberto Morandi
Laveno Mombello (VA)

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