La questione non e’ quella di essere contro o a favore dei vaccini, ma quella di avere delle politiche vaccinali che rispettino l’articolo 32 della costituzione:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (DOMANDA: ma se ci sono i danni da vaccino, come fa il DL a non violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana?).
..o che rispetti la Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con legge 28.03.01, n. 145.
Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza che stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità della persona.
Tale documento, nel dedicare un intero capo al tema del consenso, stabilisce all’art. 5, quale norma generale che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso”.
I principi di cui alla Convenzione di Oviedo sono stati recepiti dal Codice deontologico della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri approvato il 25 giugno 1995.
(DOMANDA: Quindi, secondo quello di cui sopra, nessuno mi può obbligare a un TSO, giusto?)
Oppure che rispetti questa sentenza della corte costituzionale:
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 308/1990), non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo. (DOMANDA: quindi secondo la Corte Costituzionale non mi puoi obbligare a vaccinare mio figlio solo per salvaguardare l’interesso collettivo, cosa su cui ho comunque forti dubbi se avvenisse, calpestando qualsiasi considerazione fatta sulla sua salute in quanto individuo diverso da tutti gli altri?).
La questione non e’ quella di essere contro o a favore dei vaccini, ma quella di avere delle politiche vaccinali che rispettino l’articolo 32 della costituzione:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (DOMANDA: ma se ci sono i danni da vaccino, come fa il DL a non violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana?).
..o che rispetti la Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con legge 28.03.01, n. 145.
Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza che stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma deve essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità della persona.
Tale documento, nel dedicare un intero capo al tema del consenso, stabilisce all’art. 5, quale norma generale che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, revocare liberamente il proprio consenso”.
I principi di cui alla Convenzione di Oviedo sono stati recepiti dal Codice deontologico della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri approvato il 25 giugno 1995.
(DOMANDA: Quindi, secondo quello di cui sopra, nessuno mi può obbligare a un TSO, giusto?)
Oppure che rispetti questa sentenza della corte costituzionale:
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 308/1990), non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo. (DOMANDA: quindi secondo la Corte Costituzionale non mi puoi obbligare a vaccinare mio figlio solo per salvaguardare l’interesso collettivo, cosa su cui ho comunque forti dubbi se avvenisse, calpestando qualsiasi considerazione fatta sulla sua salute in quanto individuo diverso da tutti gli altri?).
in “Vogliamo maggiore trasparenza e chiarezza sui vaccini”